Responsabilità contabile del responsabile ufficio verbali: rigetto per difetto di colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 6 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, il nesso di causalità e la colpa grave devono essere accertati secondo un giudizio prognostico condotto ex ante ed in concreto, verificando lo scostamento tra la condotta tenuta e quella richiesta dalla regola cautelare, avuto riguardo alle circostanze del caso e al parametro individualizzante. La colpa grave non è configurabile quando la condotta contestata sia determinata da fattori organizzativi ed esterni non ascrivibili al convenuto, quali la cronica carenza di personale, la sospensione del servizio di postalizzazione disposta dal gestore per inadempimenti dell’ente e la disorganizzazione della struttura. In tali ipotesi il danno erariale non è causalmente riconducibile all’agente, che va assolto da ogni responsabilità.
Il Fatto
La Procura regionale agisce per responsabilità amministrativo-contabile nei confronti del responsabile dell’Ufficio Verbali della Polizia Locale di un Comune, contestando un danno erariale articolato in diciotto poste. Le condotte contestate riguardano la gestione dei verbali del codice della strada e dei ricorsi: mancate riscossioni di sanzioni, ordinanze-ingiunzione prefettizie non notificate nei termini, costi di postalizzazione di atti rivelatisi inutili e mancato inserimento di veicoli nelle liste di autorizzazione all’accesso in ZTL.
Il convenuto si difende eccependo l’assenza del nesso causale e della colpa grave, richiamando il contesto in cui aveva operato: carenza di personale, arretrato ereditato dalla gestione precedente e sospensione del servizio postale per inadempimenti del Comune. Deposita la sentenza del Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, n. 692/2024, che aveva accertato condizioni di lavoro vessatorie e svuotamento delle funzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto i criteri della responsabilità amministrativo-contabile. Richiamando l’art. 1 legge n. 20/1994 e gli artt. 40 e 41 cod. pen., si afferma che il nesso di causalità sussiste quando l’evento non si sarebbe verificato in assenza della condotta, escludendo i fattori del tutto inverosimili secondo una valutazione ex ante.
Quanto alla colpa grave, la Corte richiama l’orientamento consolidato: rileva la violazione della diligenza minimale esigibile nella situazione concreta, non della diligenza media. Il giudice deve svolgere una doppia valutazione, individuando la regola cautelare e il grado di esigibilità in concreto. Il riferimento è alla concezione normativa della colpa, con parametro oggettivo ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. e parametro soggettivo individualizzante.
Applicando tali criteri alle singole poste, il Collegio rileva un dato comune: la vicenda è riconducibile a una serie di cofattori esterni. La sospensione del servizio di postalizzazione disposta dal gestore tra dicembre 2018 e marzo 2019, la carenza di personale più volte segnalata ai superiori con note rimaste senza riscontro, e la disorganizzazione del Comando accertata in sede giudiziale hanno inciso sulla possibilità di gestire i verbali nei termini.
Su alcune poste emerge inoltre il difetto di attualità del danno: per i ricorsi mai trattati la fattispecie è configurabile solo in ipotesi di futura archiviazione. Per le ordinanze-ingiunzione, la Corte rileva la mancata produzione delle singole ordinanze e della prova della loro definitività, necessaria per valutare l’attualità e certezza del danno. Quanto alla prescrizione, la Corte accerta che parte dei crediti risulta estinta per il decorso del termine di 150 giorni, ridotto a 90 giorni dalla legge n. 120/2010, con effetto interruttivo della notifica dell’atto di citazione.
Ne discende il rigetto della domanda per assenza di nesso di causalità e di colpa grave, con liquidazione del compenso ai difensori a carico del Comune.
Nota della Redazione
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