Programmazione 2024 del controllo sugli enti e priorità PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 25 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, previsto dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione e attuato dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, è necessario e continuativo e non tollera, in sede di programmazione, scelte selettive in ordine ai soggetti destinatari. Il programma annuale della Sezione non individua i singoli enti da sottoporre a verifica, ma fissa metodologie e criteri uniformi per l’esame delle gestioni, in coerenza con gli indirizzi delle Sezioni riunite. La funzione consultiva sui pareri ex art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come novellato, resta soggetta al termine perentorio di sessanta giorni. Il controllo sulla gestione ex legge n. 20/1994 conserva natura eventuale e non cogente, in quanto rimesso alla programmazione della Sezione competente.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti approva, con determinazione adottata in adunanza plenaria, il Programma delle attività di controllo per l’anno 2024. Il documento definisce il quadro programmatico delle verifiche sugli enti e sulle società destinatari del controllo e costituisce parte integrante della determinazione stessa.

Il provvedimento viene trasmesso ai Presidenti del Senato e della Camera, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’economia e delle finanze e ai Ministri interessati. La delibera è adottata in coerenza con la programmazione delle Sezioni riunite in sede di controllo.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro normativo che regola le proprie funzioni. Il fondamento è nell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, attuato dalla legge n. 259 del 1958. Il controllo si esercita in via generale ed esclusiva sugli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con referto annuale al Parlamento sulla gestione amministrativa e contabile. Esso è necessario e continuativo.

Da qui la conseguenza operativa più rilevante sul piano programmatico: il quadro normativo non consente scelte selettive in ordine ai soggetti destinatari e ai contenuti del controllo. Il programma non opera quindi una selezione degli enti da verificare, ma indica metodologie e criteri cui improntare l’esame delle gestioni e individua profili critici meritevoli di approfondimento.

La Sezione conferma gli indirizzi delle pregresse determinazioni e tiene conto del contesto di finanza pubblica illustrato dalle Sezioni riunite. Dedica attenzione all’attuazione del PNRR, con riguardo alle riforme e agli investimenti degli enti controllati secondo i parametri di economicità, efficienza ed efficacia di cui all’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77 del 2021. Sul punto precisa che viene meno il proprio contributo alle relazioni semestrali sullo stato di attuazione del PNRR, di cui si faranno carico interamente le Sezioni riunite.

Quanto alla funzione consultiva, la Sezione richiama le modifiche all’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 introdotte dall’art. 11 della legge n. 118 del 2022: il parere sulla costituzione di società a partecipazione pubblica o sull’acquisto di partecipazioni va reso entro il termine perentorio di sessanta giorni. I dubbi interpretativi sono in parte risolti da due pronunce di orientamento delle Sezioni riunite in sede di controllo, n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022.

Sul piano della gestione, il documento esclude dal programma 2024 gli enti controllati ai sensi della legge n. 20 del 1994, trattandosi di controllo sulla gestione privo della cogenza della legge n. 259 del 1958 perché rimesso alla programmazione annuale della Sezione. La Sezione prevede inoltre di dichiarare la cessazione del controllo per gli enti il cui contributo ordinario dello Stato sia di particolare tenuità o sia venuto meno, in applicazione dell’art. 3 della legge istitutiva. Nell’analisi delle società partecipate assume rilievo il controllo analogo sulle società in house, richiamato anche nella sua più recente elaborazione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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