Controllo finanziario sul Museo storico della fisica Enrico Fermi (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 54 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici di ricerca, riferisce al Parlamento ai sensi dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità dell’art. 12 della medesima legge. Il referto accerta i risultati contabili e segnala le irregolarità di gestione, gli adempimenti incompiuti e i profili di rischio per l’equilibrio di bilancio. La mancata definizione dei compensi degli organi, la decadenza dell’organo di governance e l’inosservanza dei principi della contabilità economico-patrimoniale costituiscono rilievi che la Sezione sottopone alla nuova governance. Il giudizio resta di controllo e non di responsabilità.
Il Fatto
Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” è ente pubblico dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato il rendiconto generale per l’esercizio 2022, approvato dal Consiglio di amministrazione e corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e revisione.
Dall’istruttoria emerge un quadro contabile in peggioramento: la gestione di competenza chiude in disavanzo, con riduzione dell’avanzo di amministrazione e forte crescita dei residui passivi. La Sezione riferisce quindi alle Presidenze delle due Camere il risultato del controllo, segnalando gli aspetti critici e gli inviti rivolti all’Ente.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo: l’Ente è stato istituito con la legge 15 marzo 1999, n. 62 e il controllo è stato confermato dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218. Il rendiconto 2022 è ancora redatto secondo il previgente regolamento contabile, poiché il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale opera solo dall’esercizio 2023.
Sui compensi degli organi la Sezione rileva che la procedura di determinazione prevista dall’art. 12 bis dello statuto non è in linea con la vigente normativa nazionale, puntualmente recepita invece dall’art. 12 del regolamento di organizzazione. La questione, annosa e risalente alla deliberazione del 2002 mai trasmessa per l’approvazione, resta non definita; da qui l’invito alla nuova governance a provvedere in tempi rapidi.
La Corte segnala poi la decadenza del Consiglio di amministrazione per cessazione della maggioranza dei componenti, con applicazione dell’art. 6 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, e la necessità di ricostituire l’organo in vista dell’approvazione del bilancio 2023. Sul personale, la scopertura rispetto al fabbisogno programmato resta ampia e la spesa è ormai prossima al tetto.
Sul piano contabile, il disavanzo di competenza deriva dalla crescita delle spese correnti e dalla contrazione delle entrate correnti; il conto economico chiude in disavanzo e il patrimonio netto diminuisce. I residui passivi crescono in misura rilevante, con incidenza delle quote per dottorati e della situazione creditoria e debitoria verso il precedente Direttore generale, per la quale la Sezione rinnova l’invito a una rapida definizione.
Infine, la Corte censura l’esposizione delle immobilizzazioni al costo storico al lordo degli ammortamenti, non conforme al principio contabile OIC 16 richiamato dall’allegato n. 14 del d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, e rinnova l’invito al rispetto dei principi della contabilità economico-patrimoniale per una corretta rappresentazione di attività e passività.
Nota della Redazione
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