Discarico dei crediti affidati al concessionario e diligenza nella riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 40 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di discarico delle somme iscritte a ruolo adottato dall’ente locale ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999 è illegittimo quando il concessionario della riscossione dimostra, anche dopo l’instaurazione del giudizio, di aver posto in essere concreti atti volti ad assicurare il recupero del credito. La causa di perdita del diritto al discarico prevista dall’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 presuppone che la mancata riscossione sia effettivamente imputabile al concessionario, con la conseguenza che il giudice contabile deve verificare in concreto la diligenza esigibile e l’esito dell’attività svolta, non essendo sufficiente il solo riscontro formale del ritardo nella comunicazione di inesigibilità. La complessità del quadro normativo e la sua evoluzione interpretativa giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
Il Comune di Teramo, dopo una verifica su 142 partite di credito affidate alla società concessionaria della riscossione, adottò altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme da riscuotere. La società impugnò i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando i vizi del procedimento e, nel merito, l’inesistenza del potere di controllo dell’ente.
La complessa vicenda, in cui i giudizi erano stati sospesi per un duplice intervento della Corte costituzionale, è stata riassunta dalla ricorrente con nuove memorie, in cui si deduceva la decadenza dell’ente dal potere di contestazione e l’inapplicabilità della disciplina richiamata. Il Comune eccepiva l’inammissibilità delle nuove memorie, costituenti mutatio libelli, e insisteva per la legittimità del diniego.
La Motivazione della Corte
Sulla scorta della precedente sentenza della medesima Sezione, la Corte ha ricordato che il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non costituisce azione demolitoria di annullamento dell’atto amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ex art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Anche l’eventuale illegittimità del provvedimento conta solo nei limiti in cui si riverbera sul diritto al rimborso.
La Corte ha quindi applicato il principio del ragionevole affidamento: la società non poteva essere dichiarata inadempiente per non aver presentato la comunicazione di inesigibilità nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, essendo necessario verificare i presupposti sostanziali e l’effettiva inesigibilità imputabile al concessionario.
Decisiva è risultata la condotta concretamente tenuta. Il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che anzi deve proseguire la riscossione: una protratta inerzia nelle more del giudizio finirebbe per pregiudicare lo stesso esito del ricorso. La società ha allegato le cartelle e le ingiunzioni notificate e ha attestato, con prospetto richiamato in atti, che entrambe le ingiunzioni sono state saldate nel 2020, unitamente al pignoramento presso terzi.
Alla luce di ciò, il Collegio ha escluso la legittimità del diniego, richiamando l’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999: sono imputabili al concessionario, e costituiscono causa di perdita del discarico, i vizi della notifica della cartella e della procedura esecutiva, salvo che egli dimostri che tali vizi non ne hanno influito sull’esito. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e spese compensate.
Nota della Redazione
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