Controllo Corte dei conti su rete associativa: necessario il bilancio consolidato (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 55 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di un ente privato sottoposto a vigilanza si estende alla valutazione complessiva dell’attività svolta dagli enti che compongono la sua rete operativa. Pur non essendo il bilancio consolidato di rete annoverato tra i documenti contabili che gli enti del terzo settore sono tenuti a redigere, la sua predisposizione risponde a un’esigenza informativa di rilievo costituzionale, perché rende verificabile l’efficacia della gestione complessiva. Gli scopi istituzionali dell’ente, infatti, si realizzano mediante l’azione congiunta dell’associazione e dei soggetti della rete. La Sezione del controllo sugli enti, pertanto, ne raccomanda la redazione, traendone fondamento dal d.m. 5 marzo 2020, che impone il rispetto dei principi contabili nazionali, e dalla disciplina dei gruppi di imprese sociali. La mancata adozione di un sistema informativo consolidato non è sanzionabile in sé, ma ostacola la valutazione dei risultati prodotti dall’azione congiunta.

Il Fatto

L’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, privatizzata e iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore, è sottoposta al controllo della Corte dei conti fin dal d.P.R. 20 giugno 1961. La Sezione ha esaminato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 e le vicende successive di maggior rilievo, riferendo alle Presidenze delle due Camere.

L’ente opera attraverso una pluralità di soggetti — un istituto di patronato, una società di assistenza fiscale, una fondazione, un istituto di riabilitazione, un’associazione sportiva e un’agenzia per il lavoro — che svolgono le prestazioni specialistiche per gli assistiti. Il referto esamina ordinamento, attività istituzionale, organi, personale, obblighi di trasparenza, attività contrattuale e risultati contabili della gestione.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva che gli enti del terzo settore con ricavi superiori a un milione di euro sono tenuti alla redazione del bilancio sociale, ma che il consolidato di rete non figura tra i documenti contabili obbligatori. Ciò nonostante, la sua utilità permane, perché l’associazione ha mantenuto tale documento nei bilanci fino all’esercizio 2020, fornendo un quadro complessivo del gruppo.

Il fondamento della raccomandazione è duplice. Da un lato, il d.m. 5 marzo 2020 impone che il bilancio degli enti del terzo settore si conformi ai principi contabili nazionali, coerentemente con l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche e solidaristiche. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 2020, ha qualificato l’art. 55 del codice del terzo settore come una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale.

Dall’altro, la disciplina dei gruppi di imprese sociali prevede la redazione del bilancio sociale in forma consolidata, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale. La ratio è evidente: dare evidenza all’impiego complessivo delle risorse destinate alle finalità istituzionali, verso le quali tutte le articolazioni convergono, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva.

La Sezione osserva che i dati patrimoniali e finanziari degli enti della rete indicati nella relazione di missione andrebbero implementati. Il recupero delle spese di personale, gli squilibri finanziari coperti dall’associazione e le anticipazioni verso gli enti rendono l’azione congiunta un elemento decisivo degli equilibri gestionali.

Sul piano economico-finanziario, il referto registra un disavanzo di esercizio di euro 825.813 e un patrimonio netto in riduzione a euro 48.929.340. I debiti verso le banche crescono a euro 8.449.072 e i crediti verso gli enti della rete si riducono, mentre le disponibilità liquide scendono a euro 352.778. La Sezione invita l’ente a contenere le spese, a razionalizzare l’organizzazione e a incrementare l’attività di fundraising verso il settore privato, al fine di coprire le spese correnti senza ricorrere al credito bancario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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