Controllo Corte conti su gestione finanziaria AdSP Mar Ligure Occidentale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 77 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Autorità di sistema portuale costituisce funzione di referto al Parlamento e non di sindacato di legittimità sugli atti gestori. Le AdSP sono soggetti passivi IRES ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, e non costituisce esercizio di attività commerciale l’attività di prelievo autoritativa delle tasse portuali e delle tasse di autorizzazione. I canoni demaniali percepiti in relazione alle concessioni e alle autorizzazioni all’uso di zone demaniali sono redditi diversi, concorrenti al reddito complessivo per l’ammontare percepito, ridotto del 50 per cento a titolo di deduzione forfettaria. Le modifiche fiscali introdotte dall’art. 4-bis d.l. n. 68/2022 hanno decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2022, con salvezza dei comportamenti anteriori e senza luogo a rimborso. Le concessioni demaniali portuali sono affidate mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, con canoni commisurati all’entità dei traffici e articolati in componente fissa e variabile.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato il rendiconto generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale per l’esercizio 2021, insieme alle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori. L’Ente, istituito con il d.lgs. n. 169/2016, deriva dalla fusione delle soppresse Autorità portuali di Genova e Savona, con i porti di Prà e Vado Ligure. Il controllo è esercitato ai sensi dell’art. 6, comma 9, l. n. 84/1994, che assoggetta il rendiconto alla Corte, e dell’art. 7 l. n. 259/1958, con referto alle Presidenze delle due Camere.

Il referto si colloca in un contesto segnato dalle misure di sostegno al settore portuale per la pandemia, dagli investimenti complementari al PNRR e dalla nuova disciplina fiscale e concessoria. La questione centrale riguarda l’assoggettabilità delle AdSP all’imposta sul reddito e il trattamento dei canoni demaniali, oltre al monitoraggio delle grandi opere e dei residui.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dal d.lgs. n. 169/2016, che ha qualificato le AdSP come enti pubblici non economici, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Sul piano fiscale rileva la decisione della Commissione UE n. 2021/1757, che ha censurato l’esenzione dall’imposta sulle società; il Tribunale dell’Unione, con sentenza depositata il 20 dicembre 2023, ha annullato tale decisione solo nella parte in cui qualifica come attività economica il rilascio delle autorizzazioni alle operazioni portuali, confermando l’assoggettabilità all’IRES.

Di particolare rilievo è l’art. 4-bis d.l. n. 68/2022, che ha modificato l’art. 6 l. n. 84/1994. Il comma 9-bis conferma che le AdSP rientrano tra i soggetti passivi dell’IRES; il comma 9-ter esclude dalla nozione di attività commerciale il prelievo autoritativo delle tasse di ancoraggio, delle tasse portuali sulle merci e delle tasse per il rilascio delle autorizzazioni; il comma 9-quater qualifica i canoni demaniali come redditi diversi, con deduzione forfettaria del 50 per cento. La Corte evidenzia che tali modifiche hanno decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2022 e che non vi è luogo a rimborso di quanto già versato.

Sul versante delle concessioni, la Corte richiama la nuova formulazione dell’art. 18 l. n. 84/1994, come sostituito dall’art. 5, comma 1, l. n. 118/2022, che impone il ricorso a procedure a evidenza pubblica. Il d.m. n. 202 del 28 dicembre 2022 ha dettato la disciplina di dettaglio, prevedendo la pubblicazione del bando o dell’avviso e canoni commisurati ai traffici, con componente fissa e variabile legata agli indicatori di efficienza produttiva, energetica e ambientale.

La Corte rileva poi la perdurante difficoltà nella riscossione dei canoni, con un tasso pari al 77,28 per cento, e la rilevanza dei residui passivi, che coprono un arco temporale dal 1965 al 2020. Raccomanda l’assunzione di impegni solo a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate e un costante monitoraggio della effettività delle poste. Sul contenzioso relativo alla nuova diga foranea, l’A.N.A.C. ha confermato i profili di criticità sull’utilizzo della procedura negoziata senza bando.

Infine, quanto ai servizi di interesse generale, la Corte rileva l’opportunità che l’Ente proceda con tempestività all’avvio delle procedure di gara alla scadenza dei rapporti concessori, avuto riguardo ai limiti di legge nell’utilizzo della proroga tecnica. Il referto è comunicato alle Presidenze delle due Camere ai sensi dell’art. 7 l. n. 259/1958.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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