Controllo gestione finanziaria rendiconto Autorità bacino Alpi Orientali (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 75 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici non economici si esercita, ai sensi dell’art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, mediante referto al Parlamento sul rendiconto annuale. Quando l’ente, pur essendo un ente pubblico non economico soggetto agli schemi del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97 e all’armonizzazione contabile, ha operato a lungo in regime di contabilità speciale, il primo rendiconto in contabilità ordinaria va esaminato tenendo conto della mancanza di dati storici di confronto e del riporto delle giacenze pregresse. La giuridicamente corretta imputazione delle entrate derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali segue la loro originaria destinazione, corrente o in conto capitale: la loro riallocazione tra capitoli di natura diversa integra un’anomalia contabile che va segnalata agli organi di revisione e ai Ministeri vigilanti. Il risultato economico positivo, quando è determinato dalla mera contabilizzazione di somme pregresse non spese, non è indice di effettiva capacità gestionale dell’ente.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce per la prima volta al Parlamento sulla gestione dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ente pubblico non economico, per l’esercizio 2022. L’ente era stato sottoposto al controllo con determinazione della Sezione n. 129 del 18 dicembre 2018 e con d.p.c.m. n. 4361 del 17 dicembre 2019. Fino al 31 dicembre 2021 la gestione si era svolta mediante contabilità speciali alimentate dal Ministero dell’ambiente e gestite dal Segretario generale quale funzionario delegato.
Solo dal 1° gennaio 2022 l’ente è passato alla gestione ordinaria di bilancio. Il rendiconto 2022 è pertanto il primo redatto con gli schemi propri della contabilità autorizzatoria. La questione sottoposta all’esame della Sezione riguarda la regolarità e la correttezza della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale, con particolare attenzione alle modalità di imputazione delle somme provenienti dalla chiusura delle contabilità speciali.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro ordinamentale. Le Autorità di bacino distrettuali sono disciplinate dagli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificati dalla legge n. 221 del 2015. Il processo di costituzione delle nuove Autorità è stato particolarmente complesso e ha avuto un anomalo prolungamento dei tempi: solo con il d.m. n. 294 del 25 ottobre 2016 è stata data attuazione alla riforma. Da qui la permanenza in contabilità speciale sino al 2021, che ha rappresentato una rilevante anomalia per un ente pubblico non economico.
La Sezione esamina poi il rendiconto 2022. Esso espone un avanzo finanziario di euro 5.077.590, un avanzo di amministrazione di euro 5.077.591, un risultato economico di euro 4.149.688 e un patrimonio netto di euro 4.293.934. Le entrate correnti superano le uscite correnti di euro 5.151.203, mentre la gestione in conto capitale registra un disavanzo di euro 73.613.
Il profilo più delicato riguarda la destinazione delle somme provenienti dalla chiusura delle contabilità speciali. Il saldo al 31 dicembre 2021 ammontava a euro 14.887.251, di cui euro 5.254.620 di parte corrente ed euro 9.632.631 in conto capitale. All’atto dell’accertamento, la somma è stata diversamente imputata: euro 7.626.826 sono rimasti in capitoli di contributi agli investimenti, mentre euro 2.005.805 sono affluiti in capitoli di entrata corrente. L’ente ha motivato la riallocazione sostenendo che le entrate dei capitoli 1601 e 1606 finanziavano in realtà spese correnti. La Corte ritiene che tale diversa allocazione non appaia contabilmente regolare e demanda al Collegio dei revisori e ai Ministeri vigilanti i necessari approfondimenti e le conseguenti determinazioni.
La Sezione rileva inoltre l’indice di dipendenza finanziaria pari all’84 per cento, che evidenzia l’insufficiente attitudine dell’ente a reperire risorse proprie; il rapporto di parte corrente, pari al 67 per cento, indica un generale equilibrio, ma le spese di funzionamento assorbono il 74 per cento delle risorse correnti, a svantaggio delle prestazioni istituzionali. Sul fronte dei pagamenti, l’indicatore di tempestività attesta 19 giorni di ritardo medio, con invito del Ministero dell’economia ad adottare le necessarie iniziative.
Infine, la Corte sottolinea che il risultato positivo d’esercizio è da porre in relazione alla contabilizzazione nel valore della produzione degli introiti derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali, somme assegnate nel tempo e non spese. Poiché la contabilità speciale registrava essenzialmente movimenti di cassa, non è possibile far emergere eventuali pregresse obbligazioni perfezionate.
Nota della Redazione
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