Il controllo della Corte dei conti sugli interventi PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione degli interventi finanziati dal PNRR è esercitato dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 20/1994 e dell’art. 7, comma 7, del d.l. 77/2021, con le forme del referto agli organi esponenziali della comunità e alle Amministrazioni interessate. La modifica dell’art. 22 del d.l. 76/2020, introdotta dall’art. 1, comma 12-quinquies, del d.l. 44/2023, ha escluso i progetti PNRR e PNC dal solo controllo concomitante di cui all’art. 11 della legge 15/2009, senza sopprimere il controllo intestato alle Sezioni regionali. Resta ferma l’interpretazione collaborativa del controllo, rispettosa dell’autonomia organizzativa e discrezionale degli enti, declinata dalla Corte costituzionale n. 29 del 1995. Il giudizio di rispondenza dei risultati agli obiettivi, ai costi, ai tempi e ai modi prefissati si svolge secondo i parametri di economicità, efficienza ed efficacia e può articolarsi in referti successivi.
Il Fatto
La Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia ha svolto un controllo sulla gestione dell’intervento di demolizione e ricostruzione della scuola primaria affidato al Comune di Staranzano, ricompreso nella Misura M2C3I1.1 del PNRR. L’attività rientra nel programma di controllo approvato dalla Sezione Plenaria per il 2024.
La questione riguarda anzitutto il perimetro dei poteri di controllo. La modifica dell’art. 22 del d.l. 76/2020 aveva sottratto i progetti PNRR al controllo concomitante, ponendo il dubbio se ciò avesse inciso sul controllo sulla gestione delle Sezioni regionali. L’istruttoria si è svolta mediante dialogo con l’Amministrazione comunale e con la Direzione centrale regionale competente, sino al contraddittorio finale sulla bozza di referto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 4, della legge 20/1994 e l’art. 7, comma 7, del d.l. 77/2021 fondano il controllo sulla gestione sugli interventi finanziati con fondi PNRR, con estensione ai cofinanziamenti di origine diversa. Il controllo verte sulla rispondenza dei risultati dell’azione amministrativa agli obiettivi, ai costi, ai tempi e ai modi prefissati, secondo i parametri di economicità, efficienza ed efficacia, dall’avvio dell’attuazione del Piano.
Il passaggio centrale riguarda l’effetto della novella del 2023. La Sezione Plenaria, nel programma delle attività di controllo, ha rilevato che la modifica dell’art. 22 del d.l. 76/2020 ha indirizzato il controllo concomitante ai soli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale, escludendo quelli finanziati dal PNRR e dal PNC, con conseguente venir meno di quel modello di controllo.
Da ciò la Corte trae una conseguenza opposta a quella di un ridimensionamento generalizzato: è rimasto impregiudicato il controllo intestato alle Sezioni regionali dalla legge 20/1994, nella forma del referto sulla gestione indirizzato agli organi esponenziali della comunità e alle Amministrazioni interessate. La Sezione richiama l’interpretazione collaborativa e costruttiva del controllo, pienamente rispettosa dell’autonomia organizzativa e discrezionale degli enti, come declinata dalla Corte costituzionale n. 29 del 1995.
La Sezione ribadisce poi il metodo seguito: dialogo istruttorio, verifica documentale e ricostruzione del quadro normativo, programmatico e finanziario. L’approccio è finalizzato all’ausilio e al supporto nei processi di autocorrezione degli enti, per individuare e superare con immediatezza eventuali criticità nel raggiungimento degli obiettivi. La Corte dà atto che la fase istruttoria ha risentito della non piena tempestività dei sistemi informativi centrali, primo fra tutti ReGiS, circostanza che ha reso necessari i contatti diretti con l’Amministrazione.
La deliberazione approva l’allegato referto e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, al Comune, alla Direzione centrale Infrastrutture e territorio e alle altre strutture regionali indicate, oltre alla pubblicazione sui siti istituzionali. La Sezione precisa che l’intervento sarà oggetto di esame in un’ottica di continuità, con successivi referti, per monitorare l’evoluzione del percorso attuativo del PNRR.
Nota della Redazione
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