Occultamento doloso e quantificazione del danno erariale nel contributo a fondo perduto (Corte dei Conti Sez. III App. n. 131 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’occultamento doloso del danno, quale fattore di spostamento del dies a quo della prescrizione quinquennale, non coincide con il mero dolo dell’illecito ma richiede un quid pluris, ossia una condotta ulteriore diretta a impedire la conoscibilità del fatto dannoso. Tale quid pluris è integrato dalla predisposizione e dall’utilizzo di documentazione di spesa artefatta – fatture in doppia versione e distinte di bonifico alterate – strutturalmente congegnata per superare i controlli documentali dell’amministrazione. L’occultamento opera su un piano oggettivo e individua la decorrenza del termine prescrizionale nei confronti di tutti i concorrenti nell’illecito, a prescindere dalla riferibilità personale della condotta occultatrice. Il danno erariale, nel caso di indebita percezione di contributi pubblici, va commisurato al differenziale tra quanto percepito per effetto della condotta illecita e quanto sarebbe stato comunque dovuto in applicazione dei criteri del bando alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale per l’Umbria il legale rappresentante di una società alberghiera e il titolare di una ditta individuale edile, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale. La vicenda traeva origine da una verifica fiscale che aveva fatto emergere un meccanismo fraudolento fondato su fatture per operazioni inesistenti: i lavori di ristrutturazione dell’albergo, fatturati per complessivi euro 594.000,00, sarebbero risultati eseguiti solo in parte e a costi notevolmente inferiori, con conseguente indebita percezione di finanziamenti regionali a fondo perduto.
Il primo giudice accoglieva la domanda e condannava entrambi i convenuti, in via solidale e a titolo di dolo, al pagamento della somma di euro 232.798,77. Avverso tale sentenza proponevano appello entrambi i soccombenti, censurando, sotto diversi profili, il rigetto dell’eccezione di prescrizione e la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello, previa riunione dei giudizi, ha esaminato prioritariamente il motivo concernente la prescrizione, ritenendolo infondato. Richiamato il testo dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, come modificato dalla legge n. 1 del 2026, applicabile anche ai giudizi pendenti, il Collegio ha osservato che la novella ha tipizzato i principi già consolidati della giurisprudenza contabile in materia di occultamento realizzato mediante condotta attiva: quando l’illecito si compie attraverso la presentazione all’amministrazione di documentazione preordinata all’ottenimento del finanziamento, l’occultamento è insito nelle modalità stesse della condotta e il dies a quo decorre dalla scoperta del danno.
Nella fattispecie, la condotta illecita non si era esaurita nella percezione di un contributo non spettante, ma si era realizzata mediante la predisposizione e l’utilizzo di una documentazione di spesa artefatta – fatture in doppia versione e distinte di bonifico alterate – strutturalmente congegnata per superare i controlli documentali dell’amministrazione. Tale condotta decettiva integrava essa stessa l’attività specificamente diretta a precludere la scoperta del danno. L’esistenza di poteri ispettivi in capo all’ente erogatore non escludeva l’occultamento, atteso che la divergenza tra gli esemplari non era rilevabile mediante l’esame della pratica di finanziamento ma esclusivamente attraverso l’incrocio con la documentazione acquisita presso la società, reso possibile soltanto dalla verifica fiscale.
Quanto alla posizione dell’appellante principale, la Corte ha accolto il gravame, rilevando che il compendio probatorio, pur univoco quanto alla materialità della frode, non consentiva di ascriverne la paternità, neppure a titolo di concorso. L’attività di duplicazione delle fatture con importi maggiorati e di alterazione delle distinte era stata compiuta su documentazione nella disponibilità del percettore del contributo, in un momento successivo all’emissione dei titoli genuini, ed era stata funzionale in via esclusiva alla rendicontazione presentata alla Regione, cui l’appellante era rimasto estraneo. Le retrocessioni di denaro contante valorizzate come riscontro del pactum sceleris costituivano elemento intrinsecamente equivoco, trovando una spiegazione alternativa non implausibile nei rapporti negoziali dedotti dalle difese. Difettava, pertanto, la prova tanto della condotta di concorso quanto dell’elemento soggettivo doloso.
In relazione all’appello incidentale, la Corte ha ritenuto piena e documentata la prova della responsabilità del legale rappresentante, unico soggetto ad avere accesso alla pratica di finanziamento e unico portatore di interesse al conseguimento del contributo. La volontà dell’evento dannoso, richiesta ai fini del dolo erariale, non consiste nella rappresentazione di un pregiudizio astrattamente inteso, ma nella consapevole preordinazione della condotta al conseguimento di un’utilità non spettante a carico dell’erario. L’avvenuta realizzazione delle opere non escludeva l’antigiuridicità della condotta, rilevando lo sviamento delle risorse pubbliche dalla funzione cui erano destinate.
Fondata è risultata, invece, la censura concernente la quantificazione del danno. Il Collegio ha ritenuto più coerente con i principi della responsabilità amministrativa valorizzare il profilo risarcitorio del danno effettivo, commisurandolo al differenziale tra quanto percepito e quanto sarebbe stato comunque dovuto in applicazione dei criteri del bando alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. A fronte di una spesa genuinamente documentata pari a euro 122.580,00, la società avrebbe comunque conseguito un contributo di euro 42.903,00. Il danno erariale è stato, quindi, rideterminato in euro 164.097,00, comprensivo degli interessi legali determinati in via equitativa.
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Nota della Redazione
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