Controllo contabile e certificazione positiva del contratto dirigenti del comparto unico FVG (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel certificare un’ipotesi di contratto collettivo del comparto unico regionale, verifica l’attendibilità delle quantificazioni, la copertura finanziaria e la compatibilità economica dei costi rispetto agli strumenti di programmazione. La mera disponibilità delle risorse e l’assolvimento degli obblighi di coordinamento della finanza pubblica non legittimano, di per sé, scostamenti salariali superiori alla dinamica nazionale. Gli incrementi che eccedono tale dinamica devono trovare giustificazione in un corrispettivo valore aggiunto per i cittadini, in termini di qualità organizzativa e procedurale, e non in un automatico incremento retributivo.
Il Fatto
La Regione Friuli Venezia Giulia ha trasmesso alla Sezione di controllo l’ipotesi di accordo relativo al contratto collettivo regionale di lavoro del personale dirigente del comparto unico, triennio normativo ed economico 2016-2018. L’ipotesi era stata sottoscritta dalle parti in data antecedente alla trasmissione e autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 542 del 18/04/2024. La bozza contrattuale è pervenuta all’esame della Sezione in data 22/04/2024, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria.
La questione si inserisce in un contesto di contrattazione caratterizzato da un considerevole ritardo, essendo il primo rinnovo per la dirigenza successivo al blocco della contrattazione collettiva nazionale. Una precedente preintesa relativa al medesimo triennio aveva ricevuto certificazione negativa con la Deliberazione n. FVG/23/2020/CCR del 21 febbraio 2022, per la destinazione delle risorse al solo aumento della componente tabellare, già superiore rispetto alla dinamica salariale nazionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 36 del d.P.R. n. 902 del 1975, come modificato dal d.lgs. n. 125 del 2003, attribuisce alla Sezione Plenaria la competenza per il controllo sull’evoluzione della spesa del personale e la certificazione dei contratti collettivi del comparto unico regionale. Il controllo si articola in tre fasi: attendibilità delle quantificazioni, analisi della copertura finanziaria, verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione economica.
Quanto all’attendibilità, la preintesa prevede un aumento a regime complessivo pari al 3,37% del monte salari dei dirigenti al 31/12/2015, di cui il 2,37% a titolo di tabellare e l’1,00% a titolo di retribuzione di risultato. Il campo di applicazione include la Regione, gli enti locali e numerosi enti strumentali; i destinatari erano 164 al 31/12/2015 e 161 al 31/12/2023. Gli oneri contrattuali a regime per il tabellare ammontano complessivamente ad Euro 396.552,00 annui. Le previsioni relative all’aumento del limite massimo della retribuzione di posizione non generano oneri contrattuali. La configurazione degli oneri risulta attendibile.
Sul piano della compatibilità finanziaria, la copertura deve riguardare l’intero triennio e la successiva applicazione a regime, comprensiva degli oneri riflessi. Gli oneri relativi al personale regionale trovano copertura nell’accantonamento del fondo per l’attuazione del contratto collettivo, mentre quelli a regime rinvengono copertura nello stanziamento del capitolo dedicato del bilancio di previsione. Per gli enti locali, la Regione ha acquisito una positiva attestazione da un campione rappresentativo di Comuni. La valutazione è positiva.
Sulla compatibilità economica, la Sezione richiama la propria precedente ricostruzione sulla dinamica salariale del comparto. L’applicazione di una medesima percentuale di aumento su una base di calcolo diversa genera, per il comparto regionale, aumenti monetari di maggiore entità: il tabellare a regime risulterà significativamente superiore a quello nazionale.
La Corte afferma che l’equilibrio di bilancio e l’assolvimento degli obblighi pattuiti non possono costituire presupposto legittimante di una maggiore spesa rispetto alla dinamica retributiva nazionale, come delineato dalla giurisprudenza costituzionale. Gli aumenti devono fondare la propria giustificazione su corrispettivi interventi incidenti sull’assetto e sul funzionamento delle amministrazioni, tali da garantire ai cittadini un valore aggiunto in termini di qualità dei servizi, e non essere il frutto di un mero processo di spirale retributiva. La preintesa ha accolto le osservazioni della precedente deliberazione, assegnando l’1% alla componente premiale. Viene formulata una valutazione positiva sulla compatibilità economica, con specifiche osservazioni volte a correlare i maggiori esborsi a un effettivo valore aggiunto qualitativo, a proseguire la valorizzazione della retribuzione di risultato con obiettivi misurabili e a perseguire un puntuale processo di ponderazione delle posizioni dirigenziali.
Nota della Redazione
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