Controllo Pnrr sul Fondo dei fondi Bei per il turismo sostenibile (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 1 del 02.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, la Corte dei conti verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Con riferimento ai fondi del Pnrr, l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 impone alla Corte di riferire almeno semestralmente al Parlamento, svolgendo valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia sull’acquisizione e sull’impiego delle risorse. Il controllo non si esaurisce nella verifica formale degli adempimenti, ma si estende all’idoneità degli strumenti attuativi a garantire il conseguimento dei target e delle milestone e il rispetto dei vincoli di destinazione territoriale delle risorse. Laddove emerga uno scostamento tra la distribuzione effettiva degli interventi e la quota riservata dal Piano a determinate aree, la Sezione formula raccomandazioni volte a orientare l’azione amministrativa, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di comunicare le misure consequenziali adottate.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato, nel secondo semestre 2023, l’intervento del Pnrr relativo allo sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei fondi Bei), previsto nella missione M1C3/4.2.3 e di competenza del Ministero del Turismo.
Il Fondo, destinato a sostenere investimenti delle imprese turistiche tramite strumenti di prestito, equity e quasi-equity gestiti da intermediari finanziari selezionati dalla Bei, era inizialmente dotato di 500 milioni di euro, poi elevati a 808 milioni a seguito della rimodulazione del Pnrr. La questione sottoposta al controllo riguarda lo stato di attuazione della misura e l’utilizzo delle risorse al 31 dicembre 2023.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro dell’intervento, rammentando che l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 le attribuisce il compito di riferire semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr. Il Fondo, alimentato dal Mef e a natura rotativa, è gestito dalla Bei ed è articolato in due sezioni, di cui quella esaminata è dedicata al turismo sostenibile con una dotazione inizialmente pari a 500 milioni.
Quanto allo stato di avanzamento, la Corte dà atto che, dopo la pubblicazione dell’avviso del 10 marzo 2023, sono state presentate agli intermediari finanziari 232 richieste di supporto, comprese quelle non formalizzate. Di queste, 16 istruttorie si sono concluse con esito positivo, 56 con esito negativo, mentre sono stati sottoscritti sei accordi di supporto finanziario, per un costo complessivo dei progetti di 84,8 milioni, con un onere a carico del Fondo di 29,1 milioni, di cui 25,1 già erogati.
La Sezione esamina quindi la distribuzione territoriale degli interventi e rileva che le regioni del centro-sud, in favore delle quali il Pnrr riserva il 40 per cento delle risorse disponibili, hanno presentato il 33 per cento dei progetti totali. Si tratta di una percentuale sostanzialmente analoga sia per i progetti con istruttoria chiusa positivamente sia per quelli approvati, pari a due su sei.
Da qui la raccomandazione centrale: per l’ottimale riuscita dell’intervento e per il rispetto del vincolo di destinazione in favore del Mezzogiorno, occorre sostenere, anche tramite adeguate campagne informative, la conoscenza dello strumento, caratterizzato da una notevole capacità finanziaria per singolo intervento. L’esigenza è accentuata dal rifinanziamento conseguente alla rimodulazione del Pnrr, che ha posto a disposizione del Fondo ulteriori 308 milioni di euro, da impiegare entro il 30 giugno 2026, data del target finale.
La Corte prende atto del notevole numero di progetti presentati e del soddisfacente dato delle istruttorie concluse, ma subordina la piena realizzazione dell’obiettivo al superamento dello squilibrio territoriale rilevato, disponendo la trasmissione della deliberazione e del rapporto agli organi istituzionali e alle amministrazioni interessate, che dovranno comunicare le misure consequenziali adottate.
Nota della Redazione
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