Dipendenza da causa di servizio per disturbo ansioso-depressivo e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 414 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dipendenza da causa di servizio di una patologia psichiatrica insorta dopo reiterate missioni all’estero in aree di conflitto va accertata anche in presenza di una istanza amministrativa formulata in termini parziali, ove il diniego opposto dal Ministero precluda comunque il riconoscimento del trattamento pensionistico. La permanente e assoluta inidoneità al servizio militare, sopravvenuta in epoca ravvicinata rispetto a quella istanza, estende la sua valenza anche all’attribuzione della pensione privilegiata, con decorrenza dalla cessazione dal servizio. Il giudice contabile accerta la dipendenza da causa di servizio e condanna l’Amministrazione al pagamento dei ratei, con interessi legali o rivalutazione monetaria. Resta estranea alla giurisdizione della Corte dei conti la domanda concernente l’equo indennizzo, di natura retributiva.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito, arruolatosi nel gennaio 1998, ha svolto tra il 1999 e il 2002 quattro missioni all’estero nei Balcani, l’ultima delle quali conclusasi in Bosnia Erzegovina il 1° agosto 2002. Dopo l’ultima missione ha iniziato a manifestare un disturbo ansioso-depressivo, per il quale è stato seguito dal servizio sanitario territoriale. Nel febbraio 2005 è stato giudicato permanentemente e in modo assoluto non idoneo al servizio militare incondizionato.
Con istanza del 14 aprile 2004 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con attribuzione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo. Il Ministero della Difesa ha rigettato l’istanza con decreto del 1° giugno 2010. Il militare ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo l’annullamento del diniego e l’attribuzione dei benefici, oltre all’assegno di incollocabilità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione dichiara il difetto di giurisdizione sul capo di domanda relativo all’equo indennizzo. L’istituto, ai sensi dell’art. 1882 c.o.m., costituisce un beneficio economico di carattere squisitamente retributivo e non pensionistico; la giurisdizione spetta pertanto al giudice del rapporto di lavoro, cioè al giudice amministrativo.
Nel merito, la Corte valorizza il foglio matricolare prodotto dal Ministero. L’arruolamento è avvenuto poco più che diciassettenne; già nel maggio dell’anno successivo il militare è stato inviato in missione nei Balcani, con reiterazione fino all’agosto 2002. È difficilmente credibile che si arruoli, prima della maggiore età, un soggetto con pregresse problematiche psichiatriche, o che queste non vengano rilevate prima dell’invio in missioni delicate. Sul piano oggettivo, missioni in aree interessate da vicende belliche e post-belliche possono aver rivestito valenza causale rispetto a una patologia psichiatrica.
Tali considerazioni confortano le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, già di per sé argomentate e logiche anche in tema di classifica, non contestate dal Ministero. Va dunque accertata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità, che il ricorrente è legittimato a far valere a prescindere dal tenore letterale dell’istanza del 2004. Il diniego ministeriale precludeva anche l’attribuzione della pensione privilegiata, come osservato dalle Sezioni Riunite n° 12/2023; e la permanente inidoneità accertata neppure un anno dopo quell’istanza estendeva la sua valenza all’ottenimento del trattamento.
La patologia ha comportato l’inabilità al servizio militare: la pensione privilegiata, in sesta categoria accertata in sede peritale, va attribuita dal 26 febbraio 2005. Il Ministero va condannato al pagamento dei ratei maturati da quella data, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, anche in assenza di eccezione di prescrizione. È invece infondata la pretesa relativa all’assegno di incollocabilità, per carenza di elementi probatori. Il concorso tra capi di domanda giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, con addossamento al Ministero delle spese della consulenza tecnica.
Nota della Redazione
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