Controllo PNRR MaaS: pianificazione congrua e nessuna criticità rilevata (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 69 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei fondi PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Per le misure a carattere precipuamente sperimentale, prive di target quantitativi e affidate a milestone di tipo qualitativo, il giudizio di economicità, efficienza ed efficacia non può fondarsi su rigidi indicatori numerici, ma sulla congruità della pianificazione e sull’adeguatezza del governo del progetto. La pianificazione non richiede interventi radicali di revisione, quanto a tempistiche operative e congruità dei fondi, quando le rimodulazioni di budget e le date di avvio delle sperimentazioni restano fisiologiche rispetto alla natura dell’iniziativa. In assenza di criticità rilevate e di azioni correttive già prefigurate dagli organi tecnici, la Corte non formula raccomandazioni aggiuntive, limitandosi a esortare alla prosecuzione coerente lungo le direttrici indicate.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato lo stato di attuazione del sub-investimento M1|C1|1.4.6 “Mobility as a Service for Italy”, inserito nella misura PNRR “Servizi digitali e cittadinanza digitale”. Il programma, dell’importo di 40 milioni di euro a valere sul PNRR e di ulteriori 16,9 milioni stanziati con il PNC, mira a integrare molteplici servizi di trasporto pubblico e privato attraverso piattaforme digitali di intermediazione.

L’indagine, ricompresa nel quadro programmatico approvato con la deliberazione n. 60/2024/G, è stata svolta con la modalità semplificata del rapporto, all’esito di un contraddittorio semplificato con il Dipartimento per la trasformazione digitale, titolare dell’intervento, e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto attuatore della piattaforma abilitante.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto l’impianto della misura, articolata in tre linee: la creazione della piattaforma aperta per i dati di mobilità DSRM, la sperimentazione del MaaS in città e territori selezionati mediante avvisi, la digitalizzazione dei servizi di trasporto e dei pagamenti. Il riferimento normativo è individuato nel regolamento delegato UE 2017/1926, che ha reso obbligatoria la messa a disposizione dei dati statici attraverso il National Access Point, e nel successivo regolamento delegato UE 2024/490, che ha esteso l’obbligo ai dati dinamici.

Quanto alla metodologia di pianificazione, si rileva che il Dipartimento non ha effettuato ex ante una stima analitica dei fabbisogni finanziari, procedendo in via forfetaria e prudenziale in ragione della natura nuova e sperimentale dell’iniziativa. Parimenti, non sono stati fissati KPI quantitativi, privilegiandosi il profilo qualitativo e l’analisi delle risultanze raccolte. La Corte non censura tali scelte, ritenendole coerenti con la narrativa della decisione di esecuzione del Consiglio e degli operational arrangements.

Sul piano attuativo, si dà atto che la prima milestone M1|C1-13 è stata conseguita con l’implementazione dei tre progetti pilota nelle città leader, ciascuno utilizzato da almeno 1.000 utenti. La sperimentazione prosegue nelle tre città finanziate dal PNC e sta estendendosi ai sette territori “follower”. La rete per la condivisione dei dati è operativa, ancorché alcune regioni e operatori non abbiano ancora contribuito completamente; è in corso l’adeguamento al regolamento 2024/490.

Le prime risultanze evidenziano un’adesione ridotta dei cittadini e un coinvolgimento non uniforme degli operatori rispetto al layer nazionale, con campagne informative solo parzialmente efficaci. Tuttavia, gli utenti avvicinatisi all’ecosistema hanno mostrato gradi di soddisfazione elevati, con significativo incremento dei viaggi e shift dalla modalità auto. Il tavolo scientifico ha prefigurato raccomandazioni per area tecnica, coinvolgimento degli operatori e procedure di sperimentazione; la Corte le considera esaustive e non ne aggiunge di ulteriori.

Il quadro finanziario è giudicato coerente: la pianificazione non richiede interventi radicali di revisione e i dati risultano aggiornati e attendibili. Non sono emerse particolari criticità; il governo del progetto è ritenuto operante nella giusta direzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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