Responsabilità erariale per indebita percezione del reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 115 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto ammesso al reddito di cittadinanza che ometta di dichiarare nella domanda redditi da attività economica rilevanti ai fini del calcolo dell’ISEE risponde del danno erariale pari all’importo indebitamente percepito. La non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell’istanza, come l’omessa comunicazione di variazioni reddituali o patrimoniali, determina l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 4/2019. Sussiste il nesso di causalità tra la condotta illecita e il pregiudizio alle pubbliche finanze, rappresentato dal contributo indebitamente percepito e non restituito. L’elemento soggettivo è integrato a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione degli obblighi dichiarativi assunti con l’amministrazione erogatrice.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania citava in giudizio il soggetto richiedente ed effettivo percettore del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale quantificato in € 13.749,80, oltre rivalutazione e interessi. L’attore erariale contestava l’omessa indicazione, nell’istanza, di un patrimonio mobiliare superiore alla soglia prevista per l’accesso al beneficio, con conseguente percezione dello stesso dal giugno 2020 al novembre 2021.

Con sentenza n. 496 depositata il 3.10.2024 la Sezione dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. La Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, con sentenza n. 236 del 17.11.2025, riformava la decisione, affermava la giurisdizione contabile e disponeva il rinvio al primo grado in diversa composizione. Riassunto il giudizio dalla Procura, il convenuto eccepiva la carenza di interesse dell’attore, avendo concordato con l’ente creditore un piano di rateizzo di cui aveva iniziato a pagare le prime rate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto il proprio vincolo, in sede di rinvio, alla sentenza della Sezione d’appello che ha riconosciuto la giurisdizione contabile in materia di percezione del cosiddetto reddito da cittadinanza. Su questa base procede all’esame del merito, dichiarando fondata la domanda nei limiti indicati.

Il thema decidendum è individuato nell’accertamento della responsabilità per il danno erariale corrispondente a quanto indebitamente percepito, essendo avvenuta l’ammissione al beneficio sulla base di un’omessa dichiarazione di circostanze rilevanti per la determinazione della reale situazione patrimoniale. Dalle indagini della polizia giudiziaria emerge che il convenuto, in una serie di domande, aveva omesso di indicare la percezione di redditi da attività economiche “border line” che gli avrebbero precluso l’accesso al beneficio, avendo incassato nel solo 2018 la somma di € 10.077,48.

La Corte richiama gli artt. 2 e 3 del D.L. 28.1.2019 n. 4, che impongono ai richiedenti di indicare i requisiti reddituali e patrimoniali anche riguardanti tutti i componenti del nucleo familiare e di comunicarne le variazioni. La non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell’istanza determina, ai sensi dell’art. 7, comma 4, l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. L’art. 2 riserva il beneficio ai nuclei con ISEE inferiore a € 9.360,00: l’omessa indicazione dei redditi ha comportato il superamento di tale valore e la preclusione alla percezione.

Quanto all’elemento soggettivo, lo stesso va ascritto a titolo di dolo, avendo il convenuto scientemente fornito autodichiarazioni non veritiere e posto in essere un comportamento penalmente rilevante, non contestato nemmeno in sede giudiziale. L’art. 199, comma 1, lett. a) del codice della giustizia contabile ha fondato il rinvio disposto in appello.

In ordine alla quantificazione, la Sezione aderisce alla determinazione effettuata in udienza dal rappresentante della Procura, rideterminando la pretesa in € 13.393,00 a seguito dello scorporo di quanto erogato a diverso titolo di “assegno unico universale”. La domanda è accolta con condanna al pagamento di tale somma, oltre accessori di legge, previa deduzione in sede esecutiva di quanto eventualmente già versato nel piano di rateizzo. Le spese seguono la soccombenza per il primo grado e il giudizio di rinvio, mentre sono compensate quanto al grado di appello, tenuto conto della questione di giurisdizione rilevata d’ufficio e del gravame interposto dalla Procura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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