Revoca dell’operazione societaria esclusa dal parere ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 18 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una deliberazione che ha approvato un’operazione societaria straordinaria non rientra tra le fattispecie per le quali il parere ex art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 deve essere reso. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per individuare gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti. Con la revoca l’ente non acquista ex novo la qualità di socio, semmai la perde, né la disposizione conferisce alla magistratura contabile un potere di verifica ex post. Sulla richiesta di parere va pertanto dichiarato il non luogo a provvedere, restando salvi i poteri di scrutinio nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, la deliberazione consiliare con cui era stata revocata una precedente delibera che approvava un’operazione di fusione per incorporazione inversa tra due società partecipate.
La delibera revocata era stata già sottoposta alla Sezione, che si era espressa nel senso del non luogo a provvedere. La revoca è stata adottata perché il recesso di un socio di maggioranza relativa avrebbe inciso negativamente sul fatturato della partecipata di secondo livello, rendendo non realizzabili le linee di indirizzo strategiche e conducendo alla prevista liquidazione della società. La questione arriva alla Corte per l’acquisizione del parere sulla nuova deliberazione.
La Motivazione della Corte
Il nodo è stabilire se la revoca di un’operazione societaria rientri tra gli atti per i quali è prescritto il parere ex art. 5 TUSP. La Sezione muove dal principio delle Sezioni Riunite n. 19/2022, secondo cui l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte e quelli esclusi.
Su questa base si riconosce che la revoca di un’operazione societaria si colloca al di fuori delle fattispecie nelle quali il parere deve essere espresso. La Sezione aveva già chiarito che le vicende successive e i correlativi atti deliberativi che incidono sulla consistenza della partecipazione detenuta dal socio pubblico, compresa la modifica della partecipazione, non richiedono alcuna valutazione da parte della Corte dei conti.
La lettera dell’art. 5 TUSP non contempla un esame sui provvedimenti consequenziali adottati dall’amministrazione a seguito di pronuncia della Corte. La revoca è fuori dai paradigmi di controllo: con essa l’ente non acquista ex novo la qualità di socio, semmai la perde ove abbia già dato corso all’acquisto della partecipazione. Nessun potere di verifica ex post è stato conferito alla magistratura contabile dalla disposizione.
La Sezione dichiara quindi il non luogo a provvedere sull’istanza. Restano salvi i poteri di scrutinio della fattispecie nell’esercizio delle ulteriori funzioni di controllo, in relazione all’art. 1, comma 166, legge n. 266/2005, all’art. 148-bis, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, nonché all’art. 14, comma 5, e agli artt. 20 e 24 TUSP. La pronuncia è trasmessa al Sindaco e ne è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.