Contributi FEARS e difformità del progetto: sussiste il dolo del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 55 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, con la conseguenza che il percettore risponde del danno erariale innanzi alla Corte dei conti quando disponga della somma in modo diverso da quello programmato, frustrando lo scopo perseguito dall’ente pubblico. Il beneficiario di contributi comunitari che realizzi interventi sostanzialmente difformi dal progetto ammesso a finanziamento e rendiconti spese non veritiere pone in essere una condotta dolosa, consapevole degli obblighi assunti con l’accettazione del provvedimento di concessione. Ne deriva la legittima decadenza dall’intero beneficio economico, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, senza che possa trovare accoglimento l’invocato principio di proporzionalità né il potere riduttivo dell’addebito.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di un’imprenditrice agricola per un danno erariale di euro 57.426,17, oltre rivalutazione e interessi, cagionato all’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura.

L’addebito muove dalla segnalazione di indebita percezione di contributi comunitari a valere sul fondo per lo sviluppo rurale. La beneficiaria aveva ricevuto un finanziamento di complessivi euro 100.000,00, con erogazioni successive pari a euro 60.000,00, di cui euro 2.573,83 già recuperati. Il saldo finale, sottoposto a controllo, ha avuto esito negativo per difformità degli investimenti rispetto al progetto approvato. L’amministrazione ha quindi revocato il finanziamento con recupero del beneficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il fermo orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui tra ente erogatore e percettore del contributo si instaura un rapporto di servizio, con giurisdizione contabile in caso di distrazione delle somme: Cass., Sez. Un., n. 5228 del 2022, n. 1994 del 2022, n. 6461 del 2020 e n. 30526 del 2019.

Sul merito, la Corte ritiene fondata l’azione. Dalla documentazione emerge che la convenuta ha percepito indebitamente l’agevolazione realizzando interventi sostanzialmente difformi da quelli autorizzati: un pozzo costruito senza la prescritta concessione amministrativa, l’acquisto di un trattore diverso da quello ammesso, la piantumazione di un numero di piante inferiore (circa il 20%) rispetto a quelle rendicontate, la mancata realizzazione del 50% delle strade poderali e lavori in economia non corrispondenti alla tipologia dichiarata. Tali difformità risultano dai verbali di verifica in situ e di verifica straordinaria in sede di riesame del collaudo, che hanno confermato l’esito negativo.

La Corte sottolinea che la convenuta, sottoscritto il verbale di verifica, si è limitata a richiamare l’avvenuta presentazione dell’istanza di concessione per la derivazione delle acque, mentre l’amministrazione ha precisato che il titolo autorizzativo doveva essere posseduto al momento della rendicontazione e non in un tempo successivo. Il Collegio richiama l’art. 30 del Regolamento UE n. 65/2011 in materia di esclusioni dal sostegno e le prescrizioni dell’Avviso pubblico, rilevando che le false dichiarazioni rendono legittima la decadenza dall’intero beneficio.

Quanto all’elemento soggettivo, la Corte afferma che risulta sufficientemente provato il dolo, emergendo la volontà di usare i fondi in modo diverso da quello consentito, in violazione dei doveri di lealtà e cooperazione e degli obblighi contrattuali assunti. Pesa la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, di aver realizzato gli interventi in conformità alle prescrizioni, dichiarazione non veritiera e funzionale a fuorviare l’amministrazione. Richiamato anche l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 sulla decadenza dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera.

Esclusa, per la natura dolosa della condotta, l’invocata applicazione del potere riduttivo, il Collegio ritiene corretta la quantificazione del danno, pari all’erogato al netto delle somme recuperate. La convenuta è stata pertanto dichiarata responsabile per euro 57.426,17, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi, e condannata alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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