Appropriazione di somme sequestrate configura danno erariale per dolo senza potere riduttivo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 45 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ufficiale che, avvalendosi delle proprie prerogative di responsabile della repertazione, conservazione e custodia dei valori sottoposti a vincolo giudiziario, si appropria del denaro sequestrato e omette di versarlo al Fondo Unico Giustizia cagiona un danno patrimoniale certo al Ministero della Giustizia, risarcibile in sede contabile. La sussistenza del dolo e del nesso eziologico tra condotta antigiuridica ed evento di danno integra i presupposti della responsabilità amministrativa. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 651, comma 2, cod. proc. pen., quanto all’accertamento del fatto e della sua illiceità penale nel giudizio contabile. Il potere riduttivo dell’addebito non si applica alle fattispecie dolose.

Il Fatto

Un Sottufficiale della Guardia di Finanza, addetto alla repertazione e custodia dei beni sequestrati nell’ambito di operazioni antidroga, ometteva di versare al Fondo Unico Giustizia le somme in contanti sequestrate. Le somme venivano invece destinate al pagamento di debiti personali e a un’attività di gioco. Nel corso del 2021 emergeva la mancata consegna di un primo importo; successive verifiche su tutti i procedimenti di sequestro in contanti facevano emergere molteplici omessi depositi.

Il GUP presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza divenuta irrevocabile, condannava il militare per i reati contro la pubblica amministrazione. La Procura Regionale della Corte dei Conti contestava quindi il danno patrimoniale al Ministero della Giustizia, notificando l’invito a dedurre ex art. 67 del Codice della giustizia contabile e citando in giudizio il convenuto per l’importo complessivo ritenuto appropriato. Il convenuto si costituiva contestando integralmente la ricostruzione e chiedendo in subordine l’uso del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata la domanda risarcitoria e ne dispone l’integrale accoglimento. La questione riguarda il danno patrimoniale cagionato al Ministero della Giustizia dalla mancata confluenza delle somme sequestrate nel Fondo Unico Giustizia.

La tesi accusatoria è ritenuta persuasiva e convincente. Gli elementi costitutivi della responsabilità derivano in modo univoco dalle molteplici e concordanti fonti di prova, con particolare riguardo alle risultanze investigative dei competenti Comandi della Guardia di Finanza, alle quali il Collegio rinvia integralmente richiamando Cass. SS.UU. n. 642 del 2015. Tali risultanze sono state acquisite nel procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

La Corte attribuisce rilievo dirimente all’efficacia di giudicato della pronuncia penale. L’art. 651, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza di condanna ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.

Il Collegio sottolinea inoltre che la ricostruzione della Procura non è stata minimamente avversata dalla difesa, con l’effetto che opera il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., richiamando Cass. SS.UU. n. 12065 del 2014. Pacifica la sussistenza del dolo e del nesso eziologico, la liquidazione del pregiudizio è ritenuta corretta, fondata sulle analitiche risultanze degli accertamenti che hanno ricostruito gli importi incamerati e non depositati.

Quanto alla richiesta difensiva di potere riduttivo, legata alla difficile situazione economica del convenuto, la Corte accoglie la replica della Procura: trattandosi di fattispecie dolosa, l’istituto non è applicabile. Il convenuto è pertanto condannato al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, a titolo di dolo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con spese di giudizio poste a suo carico per soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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