Controllo Corte dei conti su attuazione PNRR: definanziamento e coperture (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 35 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, svolto dalla Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021 n. 77, si focalizza sul raggiungimento dei risultati intermedi e sulla progressione dei relativi procedimenti amministrativi, verificando economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse. La verifica investe l’avanzamento procedurale e quello finanziario degli interventi di cui l’ente locale è soggetto attuatore o beneficiario. Qualora alle obbligazioni giuridicamente vincolanti venga a mancare la certezza della fonte del trasferimento statale, sorge un problema di copertura che l’ente deve affrontare tempestivamente per non creare squilibri nel proprio bilancio, anche in ragione delle possibili conseguenze correlate all’interruzione o sospensione degli interventi.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha proseguito la ricognizione avviata nel 2022 sui progetti del PNRR di cui un comune è soggetto attuatore. Dopo la modifica normativa che ha escluso il controllo concomitante per i progetti finanziati dal PNRR, l’attività è stata rimodulata circoscrivendola al solo controllo sulla gestione.
L’istruttoria, avviata nel marzo 2023 e integrata nel novembre 2023, ha verificato lo stato di attuazione degli interventi tramite i riscontri dell’ente e i dati della piattaforma ReGiS. La Sezione ha quindi approvato la relazione sulla ricognizione dei progetti, formulando le valutazioni conclusive.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il controllo sulla gestione non può attendere l’esito conclusivo di attività protratte nel tempo e deve concentrarsi sui segmenti di gestione connessi alla realizzazione degli obiettivi intermedi. Richiamata la propria deliberazione nomofilattica, la Sezione verifica lo stato di avanzamento procedurale, ricostruito attraverso l’associazione di ciascun CUP alle fasi dei procedimenti amministrativi.
Sul piano procedurale, la Corte rileva una situazione eterogenea: una parte rilevante dei progetti è ancora in fase di avvio, mentre una quota minore risulta in aggiudicazione, in stipula, in esecuzione o conclusa. Quanto al cronoprogramma, solo una modesta percentuale dei CUP esaminati risulta in linea con la tempistica, mentre per la maggior parte mancano le informazioni necessarie per valutarne la tempestività.
Sul piano finanziario, la Sezione accerta che i pagamenti rappresentano una percentuale contenuta delle risorse accertate in bilancio, circostanza che indica come la rendicontazione delle spese sia ancora all’inizio. Vengono altresì esaminate le anticipazioni di liquidità ottenute dall’ente.
La Corte esamina poi gli effetti della proposta di rimodulazione, rilevando che il comune ha individuato una quota di finanziamenti potenzialmente interessata da definanziamento. L’ente ha dichiarato di non disporre di risorse alternative. La Sezione osserva che, pur non essendo rilevante l’importo rispetto al totale, la carenza di certezza sulla fonte del trasferimento statale pone un problema di copertura da affrontare tempestivamente, stante l’avanzata fase realizzativa di alcuni interventi.
Infine, quanto alla governance e al personale, la Corte dà atto che l’ente non ha adottato misure organizzative dedicate né si è avvalso di esperti regionali o di assunzioni a tempo determinato. La Sezione si riserva nelle successive verifiche la valutazione degli effetti del definanziamento sugli specifici progetti e delle misure poste a salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Nota della Redazione
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