Controllo sulle spese elettorali: accertata la regolarità dei rendiconti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 61 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui rendiconti delle spese elettorali, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle medesime. Per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale. Il rendiconto negativo, accompagnato da dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui la lista attesta di non aver avuto entrate né sostenuto spese, è idoneo a escludere profili di irregolarità. In assenza di rilievi, il Collegio accerta che non sono state riscontrate irregolarità.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo dei rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle liste che hanno partecipato alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 nel Comune di Brugherio (MB), ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo del Collegio.
Le liste partecipanti erano nove. Cinque hanno presentato un rendiconto negativo, attestando con dichiarazione penalmente rilevante di non aver avuto entrate né sostenuto spese. Le restanti quattro hanno depositato un rendiconto conforme ai requisiti di legge. Il Collegio è stato chiamato a verificarne la conformità e la regolarità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura del controllo. Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 96/2012, la verifica è circoscritta alla conformità a legge delle spese e alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Non si tratta dunque di un sindacato di merito sull’opportunità della spesa, ma di un controllo di legalità.
Il parametro di riferimento è precisato dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013: per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale.
Il Collegio dà conto dell’istruttoria svolta. Il Comune è stato interessato con nota preliminare per la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale e per l’elenco delle liste con i riferimenti dei rappresentanti obbligati al deposito del rendiconto. Successivamente, rilevate discrasie per mancata indicazione delle fonti di finanziamento e per mancato invio della documentazione di supporto, il Collegio ha instaurato ulteriore attività istruttoria, ottenendo i chiarimenti e la documentazione direttamente dalle liste interessate.
All’esito dell’analisi, cinque liste hanno prodotto rendiconto negativo con dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000, attestante l’assenza di entrate e spese. Per le altre quattro, il rendiconto rispetta i requisiti previsti dalla disciplina vigente. Il Collegio ha pertanto rilevato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge n. 515/1993, la conformità a legge delle spese e la regolarità della documentazione giustificativa.
In assenza di irregolarità, il Collegio accerta la regolarità dei rendiconti delle nove liste e dispone la trasmissione di copia della deliberazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993, al Presidente del Consiglio comunale.
Nota della Redazione
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