Regolarità dei rendiconti elettorali per le comunali di Seregno (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 62 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sulle spese elettorali, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle medesime, secondo il parametro dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993. La conformità a legge va intesa come sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità, anche sotto il profilo temporale. Ove la documentazione risulti regolare e il rendiconto rispetti i requisiti di legge, il Collegio accerta l’assenza di irregolarità. La dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 di non aver avuto entrate né sostenuto spese integra rendiconto negativo penalmente rilevante.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha esaminato i rendiconti delle spese sostenute dalle liste, dai movimenti e dai partiti che hanno partecipato alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 nel Comune di Seregno, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e pertanto soggetto al controllo.
La documentazione è pervenuta in parte direttamente alla Sezione, con note dei singoli rappresentanti delle liste, e in parte trasmessa dal Comune quale parte diligente. Un’istruttoria preliminare ha richiesto la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale e l’elenco delle liste obbligate al deposito. Una successiva nota istruttoria ha riguardato discrasie emerse dall’analisi dei documenti ricevuti, chiarite dal delegato della lista interessata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del controllo attribuito alle Sezioni regionali e ai collegi presso le stesse istituiti dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014. Il vaglio è circoscritto alla conformità a legge delle spese e alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse.
Il parametro sostanziale è precisato richiamando gli indirizzi della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 e n. 12/2014: la conformità a legge consiste nella sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità, anche sotto il profilo temporale, in relazione alla tipologia delle spese ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge n. 515/1993.
All’esito dell’analisi, il Collegio ha rilevato che alcune liste hanno presentato un rendiconto negativo, corredato da dichiarazione penalmente rilevante ex d.P.R. n. 445/2000, con la quale attestano di non aver avuto entrate né sostenuto spese. Per le altre liste il rendiconto rispetta i requisiti di legge e la documentazione giustifica le spese sostenute.
Il Collegio ha dunque accertato, ai sensi dell’art. 12 legge n. 515/1993, la conformità alla legge delle spese e la regolarità della documentazione. Ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, legge n. 515/1993, la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale di Seregno.
Nota della Redazione
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