Pensione privilegiata di reversibilità per infermità da amianto e doppia annualità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 460 del 11.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata di reversibilità spettante all’avente causa del militare deceduto per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudice contabile accerta il nesso causale alla stregua del canone della elevata probabilità logico-razionale, valorizzando il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e la consulenza medico-legale disposta in via istruttoria. Il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio presuppone la dipendenza da fatti di servizio dell’infermità e decorre dalla data della domanda amministrativa. All’avente causa spetta, altresì, il beneficio della doppia annualità sulla pensione di reversibilità, con decorrenza dalla medesima istanza. In via preliminare, la competenza sulla pratica pensionistica del personale militare deceduto in costanza di servizio dopo l’1.1.2010 è assunta dall’INPS, con conseguente estromissione del Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva.
Il Fatto
La ricorrente, vedova di un Maresciallo della Marina militare deceduto per “adenocarcinoma polmonare destro con metastasi ossee diffuse”, ha presentato domanda all’INPS il 23.11.2016 per ottenere la pensione indiretta di privilegio e la doppia annualità del trattamento pensionistico di reversibilità. L’istanza non è stata riscontrata, neppure dopo diffida.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva riconosciuto la dipendenza da fatti di servizio dell’infermità, ricollegandola alle condizioni ambientali delle unità navali costruite quando l’impiego dell’amianto non era sottoposto a restrizioni. Il Ministero della Difesa aveva poi equiparato il militare a vittima del dovere e riconosciuto l’equo indennizzo. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-rifiuto dell’INPS davanti alla Sezione giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Difesa, accogliendola. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 335/1995, la competenza sulle pratiche pensionistiche del personale militare deceduto in costanza di servizio dopo l’1.1.2010 è assunta dall’INPS, deputato al riconoscimento del diritto al trattamento di privilegio. Il Ministero è stato pertanto estromesso dal giudizio.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’ordinanza istruttoria con cui ha disposto un parere medico-legale alla ASL competente, trasmesso nel marzo 2024. Il collegio medico ha confermato che la causa del decesso è riconducibile alle condizioni in cui si è svolto il servizio a bordo delle unità navali, in ambienti dove l’amianto era comunemente impiegato e non sottoposto a restrizioni.
Il giudice ha ritenuto tali valutazioni pienamente condivisibili, immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione, secondo il canone della elevata probabilità logico-razionale. Nessun elemento contrario è desumibile dalla documentazione o dalle difese delle amministrazioni convenute.
Accertata la dipendenza da causa di servizio, la Corte ha riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di reversibilità ai sensi dell’art. 92 d.p.r. n. 1092/1973, a decorrere dalla domanda amministrativa, condannando l’INPS al pagamento degli arretrati con rivalutazione e interessi.
Quanto alla doppia annualità, la domanda è stata accolta ai sensi dell’art. 5, comma 4, l. n. 206/2004, ricorrendo la qualità di coniuge superstite e lo status di vittima del dovere del dante causa, con identica decorrenza dalla istanza amministrativa e condanna dell’INPS al pagamento.
Nota della Redazione
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