Non luogo a provvedere sul controllo Corte conti degli atti societari privi (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 101 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 presuppone un atto deliberativo che disponga la costituzione di una società o l’acquisizione, diretta o indiretta, di una partecipazione societaria. In difetto di tale contenuto dispositivo, la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a provvedere, non essendo l’atto ascrivibile alle funzioni di scrutinio sulla conformità dell’operazione ai parametri del TUSP. Il sindacato contabile non può estendersi a provvedimenti che si limitino a dare mandato agli uffici e a prevedere l’astensione del rappresentante dell’ente nella compagine societaria. Resta fermo quanto già rilevato dalla Sezione sui profili di non conformità dell’operazione.
Il Fatto
Il Comune di Monsampolo del Tronto ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche, per il tramite della società CIIP Spa, la deliberazione consiliare n. 13 del 24 aprile 2024, avente ad oggetto la discussione sulle questioni inerenti all’acquisto e alla cessione di quote societarie da parte della medesima società.
Con tale provvedimento l’ente ha dato mandato agli uffici di avvalersi di una consulenza specialistica in ambito societario e ha autorizzato il Sindaco, chiamato a manifestare la volontà del Comune in qualità di socio, all’esercizio di un potere di astensione rispetto alle proposte di cessione e acquisizione societaria. La Sezione è stata investita della questione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Dopo le modifiche introdotte dall’art. 11 della legge n. 118/2022, l’art. 5 del TUSP prevede che la Corte dei conti deliberi, entro sessanta giorni dal ricevimento, sulla conformità dell’atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nonché agli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Il comma 4 individua nella Sezione regionale di controllo l’organo competente per gli atti delle regioni e degli enti locali. La rinnovata funzione è stata analizzata dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ne hanno individuato la ratio nell’esigenza di scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta pubblica prima della relativa attuazione.
I commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP impongono oneri di motivazione analitica gravanti sull’amministrazione: la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali declinate dall’art. 4 TUSP; le ragioni e le finalità della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria; la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità; la compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Gli enti locali devono inoltre sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.
Nel caso concreto, il tenore letterale del dispositivo conduce a una conclusione diversa. La deliberazione consiliare non dispone alcun acquisto di partecipazioni, né diretto né indiretto. Essa si limita a dare mandato agli uffici e ad autorizzare il Sindaco all’astensione. L’elemento decisivo è il contenuto sostanziale del provvedimento, che non integra alcuna determinazione dell’ente nel senso dell’acquisizione societaria.
Da qui la dichiarazione di non luogo a provvedere, per difetto del presupposto oggettivo del controllo. La Sezione precisa che l’operazione societaria era già stata esaminata con le deliberazioni dalla n. 46/2024/PASP alla n. 92/2024/PASP, nelle quali era stata rilevata la non conformità al TUSP del progetto di rinforzamento industriale della società gestrice del servizio idrico integrato. Tali considerazioni restano ferme.
Nota della Redazione
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