Partecipazioni societarie indirette: onere motivazionale analitico e carattere eccezionale dell’acquisizione (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 76 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di controllo di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica la conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’onere di motivazione analitica non può essere assolto mediante rinvio integrale agli atti della società partecipata: la motivazione per relationem è ammissibile solo se l’ente locale esplicita, sia pure in sintesi, le condizioni legittimanti e i contenuti qualificanti della decisione. La costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte delle amministrazioni locali è fortemente circoscritta a esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
Il Fatto
Con nota del 23 maggio 2024 la società affidataria in house del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale Marche Sud ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del consiglio comunale di un ente locale socio, adottata ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. L’atto consiliare autorizzava l’acquisizione della totalità delle quote di una società a responsabilità limitata da parte della stessa partecipata pubblica, quale operazione di «rinforzamento industriale», con mandato al Sindaco di esprimere voto favorevole in assemblea.
L’operazione prospettata prevedeva inoltre una scissione parziale proporzionale di altra società del medesimo gruppo, che avrebbe conferito il ramo operativo alla target, trattenendo l’immobile. La questione approda alla Corte per la verifica di conformità cui l’ente è tenuto prima dell’attuazione della scelta.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo, segnalando che la novella recata dall’art. 11 della legge n. 118/2022 ha attribuito alla Corte una funzione di scrutinio dei presupposti giuridici ed economici dell’iniziativa. I parametri di controllo, secondo le Sezioni riunite, attengono alla completezza e all’adeguatezza dell’istruttoria, nonché all’attendibilità delle stime, in una valutazione complessiva di coerenza e ragionevolezza che non può tradursi in cogestione dell’attività amministrativa.
L’art. 5, comma 1, TUSP esige che l’atto deliberativo sia analiticamente motivato con riguardo alla necessità della società per le finalità istituzionali e dia conto delle ragioni e delle finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Il comma 2 impone di dare atto della compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di sottoporre lo schema di atto a consultazione pubblica. Il comma 3 richiama gli artt. 4, 7 e 8 TUSP.
Sul piano dei vincoli sostanziali, la Corte richiama il vincolo di scopo e il vincolo di attività dell’art. 4 TUSP, disposizioni espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. L’acquisizione di una partecipazione indiretta in un gruppo societario già operante nel settore del servizio idrico viene ritenuta in contrasto con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, che vieta partecipazioni in società svolgenti attività analoghe a quelle di altri organismi partecipati.
Nel caso concreto la deliberazione consiliare è giudicata carente sotto molteplici profili. Non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione, oscillando tra una società e un gruppo societario soggetto a scissione; non esplicita i costi gravanti sulla partecipata; non fornisce autonome argomentazioni, rinviando integralmente agli atti societari. Il rinvio integrale non è idoneo, poiché la motivazione per relationem deve esplicitare, sia pure in sintesi, i contenuti cruciali della decisione. La Corte ricorda che la motivazione è presidio di legalità sostanziale, in forza dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
La Sezione rileva altresì il difetto di considerazioni sul prezzo di acquisto e sul debito verso il socio uscente per distribuzione di utili pregressi, nonché l’assenza di contezza circa il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica. Il prospettato beneficio economico riposa, in larga parte, sul risparmio connesso al mancato ricorso a gare, profilo ritenuto incoerente con il diritto eurounitario e con la stessa finalità di tutela e promozione della concorrenza perseguita dal TUSP. L’operazione, generando un ulteriore livello di delega del servizio, collide infine con l’unicità della gestione imposta dal d.lgs. n. 152/2006 e rafforzata dalle misure di razionalizzazione.
La Sezione rende pertanto parere di non conformità della deliberazione consiliare e dell’operazione alle norme del d.lgs. n. 175/2016, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo.
Nota della Redazione
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