Acquisizioni indirette di partecipazioni societarie e obbligo di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 89 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte degli enti locali, l’obbligo di motivazione analitica posto dall’art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016 non è soddisfatto dal rinvio integrale dell’atto consiliare alle valutazioni contenute nella delibera della società partecipata e nella documentazione da essa predisposta. La Sezione regionale di controllo, nel parere di conformità di cui all’art. 5, comma 3, TUSP, verifica la completezza, l’affidabilità e la coerenza degli approfondimenti dell’amministrazione, non la convenienza economica in sé dell’operazione. L’acquisizione di nuove partecipazioni pubbliche, quando già esista una società interamente pubblica affidataria del servizio, è ammessa solo in presenza di esigenze eccezionali, di comprovata indispensabilità e infungibilità dello strumento societario e di un previo vaglio di sostenibilità finanziaria e compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

Il Fatto

Un Comune socio di una società a totale partecipazione pubblica locale, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale, ha autorizzato con deliberazione consiliare l’operazione con cui la stessa partecipata avrebbe acquisito la totalità delle quote di una società privata operante nel settore degli impianti idrici e fognari, nell’ambito di un progetto di rinforzamento industriale.

La deliberazione consiliare, unitamente alle determinazioni del Consiglio di amministrazione della partecipata e alla documentazione allegata, è stata trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, per il parere di conformità alle norme del TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro dei parametri: l’atto deliberativo deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per le finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP, alle ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il controllo non si traduce in una cogestione dell’attività amministrativa, ma investe la serietà e l’attendibilità dell’istruttoria.

Nel caso concreto, la deliberazione consiliare non individua con chiarezza l’oggetto dell’acquisizione: il dispositivo autorizza l’acquisto delle quote di una sola società, mentre la documentazione richiama un gruppo societario composto da due società e un progetto di scissione parziale proporzionale. La motivazione è rinviata per relationem alla delibera dell’organo amministrativo della partecipata, senza che l’ente procedente esprima alcun autonomo apprezzamento sulle circostanze legittimanti l’operazione.

Sotto il profilo dei vincoli di scopo e di attività, la Sezione rileva che l’ente ha già fatto ricorso allo strumento societario con la partecipata affidataria del servizio; l’ulteriore acquisizione non è sorretta da alcuna dimostrazione di stretta necessità né di infungibilità. L’operazione appare anzi incoerente con la scelta della gestione unica del servizio e con il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP.

Quanto alla compatibilità con la normativa eurounitaria, la deliberazione si limita ad affermare l’assenza di contribuzione dell’ente, senza considerare che l’operazione potrebbe condurre all’acquisto di un gruppo interamente posseduto da privati senza previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, e senza indicare l’ammontare complessivo dell’esborso gravante su risorse pubbliche.

Sul piano della sostenibilità finanziaria e della convenienza, la deliberazione non esplicita il prezzo di acquisto, il debito verso il socio uscente per distribuzione di utili ante 2022, né le garanzie a tutela della parte acquirente. La Sezione conclude rilevando la non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione societaria alle norme del d.lgs. n. 175/2016, ribadendo che costituzione di nuove società e acquisizione di partecipazioni, anche indirette, restano fortemente circoscritte a esigenze eccezionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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