Controllo spese elettorali comunali 2024: richiesta dati ai Comuni (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 129 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono titolari della verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’istruttoria è avviata d’ufficio dal Collegio, che per l’accertamento dei fatti richiede ai Presidenti dei Consigli comunali interessati la conoscenza del numero degli iscritti nelle liste elettorali, della data di convocazione dei comizi, dell’elenco delle formazioni partecipanti con i relativi candidati e delegati di lista, e della data di insediamento del nuovo Consiglio. La richiesta è strumentale all’esercizio del controllo e non presuppone alcun addebito: la verifica riguarda la regolarità e la conformità delle spese alle prescrizioni normative.

Il Fatto

In vista delle elezioni amministrative del 2024, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha rilevato che, tra gli enti interessati al turno ordinario, i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti siti nella Regione sono ALBA, BIELLA, CASALE MONFERRATO, CHIERI, COLLEGNO, RIVOLI, SETTIMO TORINESE e VERCELLI.

Per poter effettuare le verifiche previste dalla legge n. 515/1993 e dalla legge n. 96/2012, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una serie di dati in possesso delle amministrazioni comunali, non altrimenti disponibili. Ha quindi avviato l’istruttoria con propria deliberazione, indirizzando la richiesta ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni indicati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fonda la propria competenza sull’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dal d.l. n. 91/2014, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese elettorali sostenute nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Richiama inoltre l’art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, e l’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014.

Sul piano interpretativo, il Collegio si conforma ai primi indirizzi approvati dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 24/2013, nonché ai principi di diritto enunciati con delibera n. 12/2014, ai quali le Sezioni regionali devono attenersi ai sensi dell’art. 6, comma 4, d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Collegio è stato nominato con decreto n. 5846 del 26 giugno 2024 del Presidente Aggiunto della Sezione e si è insediato con deliberazione n. 128/2024/SRCPIE/DORG in data 2 luglio 2024. L’elenco dei Comuni interessati al turno ordinario è stato pubblicato dal Ministero dell’Interno e aggiornato al 5 giugno 2024.

Da qui la necessità di acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili al controllo: il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi, l’elenco delle formazioni politiche partecipanti con i candidati consiglieri, il candidato sindaco e i delegati di lista, e la data di insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Il Collegio ha quindi deliberato di richiedere tali dati, disponendo la trasmissione entro 15 giorni dal ricevimento della deliberazione, ovvero entro 15 giorni dall’insediamento del Consiglio se non ancora avvenuto, con invio cumulativo della documentazione in formato digitale alla PEC ovvero, in alternativa, in formato cartaceo in plico chiuso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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