Ricorso pensioni inammissibile per omessa notifica alle amministrazioni resistenti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 190 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il ricorso collettivo è inammissibile quando le parti ricorrenti non forniscono la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nei confronti delle amministrazioni resistenti. L’omesso adempimento notificatorio determina la mancata integrazione del contraddittorio, con la conseguenza che le amministrazioni non risultano né intimate né costituite. Il difetto è rilevabile d’ufficio in via preliminare ed assorbente, precludendo ogni esame del merito, comprese le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale prospettate. L’onere di provare l’avvenuta notifica grava sulla parte ricorrente, in applicazione dell’art. 155, commi 3 e 5-bis c.g.c..

Il Fatto

I ricorrenti hanno introdotto un ricorso collettivo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INPS. Hanno chiesto l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni 2023-2024, la condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze e il risarcimento del danno.

A fondamento della domanda hanno prospettato l’illegittimità della riduzione della perequazione automatica introdotta dall’art. 1, commi 309 e 310, legge n. 197/2022, lamentando il contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., con il diritto dell’Unione e con il protocollo n. 1 della CEDU. Hanno chiesto in via principale un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e, in via gradata, la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Nessuno è comparso all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta la questione in via preliminare ed assorbente. Rileva l’inammissibilità del giudizio per difetto di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza nei confronti delle amministrazioni resistenti. Queste, per l’effetto, non risultano né intimate né costituite.

La Corte accerta che l’omissione è imputabile alle parti ricorrenti, le quali non hanno fornito prova alcuna del richiamato adempimento notificatorio. Il difetto è riscontrato in palese violazione di quanto statuito dall’art. 155, commi 3 e 5-bis c.g.c..

La mancata prova della notifica impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio. Il giudice, pertanto, non esamina le censure di incostituzionalità né le questioni di compatibilità con il diritto europeo e convenzionale. Ogni altra questione resta assorbita.

La pronuncia è di rito. Nulla è disposto per le spese, proprio in ragione della natura della decisione. La declaratoria di inammissibilità esaurisce il thema decidendum senza alcun accertamento sul diritto alla rivalutazione integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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