Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 48 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa del conto, introdotto dal Procuratore regionale con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la presentazione del conto giudiziale determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La sentenza che definisce il procedimento è, per espressa previsione dell’art. 144 c.g.c., non appellabile e immediatamente esecutiva. Restano impregiudicate le successive valutazioni sulla regolarità del conto, demandate al magistrato designato relatore nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2019, riferiti all’agente contabile di un ente locale, con previsione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento e della scadenza per la compilazione del conto d’ufficio. Il giudice monocratico, con proprio decreto, ha fissato il termine per il relativo deposito.

Successivamente l’amministrazione ha comunicato l’avvenuto deposito del conto giudiziale, già parificato. Il Procuratore regionale, preso atto della presentazione, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio e ha insistito, all’udienza, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla definizione del giudizio di resa del conto quando sopravvenga, dopo l’instaurazione, il fatto satisfattivo costituito dal deposito del conto stesso. Il giudizio è stato introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141, comma 2, c.g.c., in esito al quale il giudice ha fissato il termine per la presentazione dei conti.

Acquisito in atti che il conto è stato depositato in ottemperanza a quanto disposto con il decreto di fissazione, la Corte ha rilevato che è venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le richieste del Procuratore regionale, che ha insistito in tal senso, convergono verso la definizione per cessata materia del contendere.

Sul piano processuale la Corte ha richiamato la regola per cui il giudizio in questione è definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., a conferma della specificità del rito.

Il Collegio ha inoltre precisato che restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La definizione del giudizio di resa del conto, dunque, non esaurisce il controllo sulla regolarità dello stesso, che segue un distinto e successivo percorso.

La Corte ha infine escluso la pronuncia sulle spese, dichiarando estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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