Parere positivo sull’affidamento in house del servizio di igiene ambientale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 338 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo preventivo ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, il parere positivo sulla deliberazione di acquisizione di una partecipazione societaria presuppone la verifica della conformità dell’atto ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP. Il vincolo finalistico è assolto quando la partecipazione risulti coerente con le finalità istituzionali dell’ente e l’attività societaria sia strettamente necessaria al loro perseguimento. Il vincolo di convenienza economica e sostenibilità finanziaria richiede un’analisi di fattibilità dell’iniziativa idonea a supportare la scelta gestoria. La comparazione dei modelli di gestione mediante metodologia S.W.O.T., il riscontro dei costi e il raffronto con il canone dell’attuale affidatario integrano l’onere motivazionale richiesto. L’affidamento in house a società a capitale interamente pubblico è compatibile con le norme dei trattati europei quando la motivazione dia conto della disciplina degli aiuti di Stato e del pacchetto SIEG.
Il Fatto
Il comune, con deliberazione consiliare, ha approvato l’acquisizione di una partecipazione societaria in una società a capitale interamente pubblico e l’affidamento in house del servizio integrato di igiene ambientale per dieci anni, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2035. L’operazione è stata sottoposta alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.
Il servizio è attualmente affidato a un’impresa privata mediante procedura ad evidenza pubblica, con scadenza al 31 dicembre 2025. Il comune ha dato avvio all’istruttoria per individuare la modalità di affidamento, con verifica trasfusa in una relazione tecnica approvata dalla Giunta. La questione giunge alla Corte per la verifica dei presupposti dell’operazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro dell’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, che impone la trasmissione della deliberazione alla Corte dei conti e all’Autorità garante della concorrenza. I parametri del controllo consistono nella conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP, secondo l’indirizzo delle Sezioni Riunite n. 16 e 19 del 2022.
Quanto al vincolo tipologico, la delibera è conforme: essa è preordinata all’acquisto di azioni di una società a totale partecipazione pubblica già esistente. Sul vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP, il Collegio rileva che la relazione richiama la normativa nazionale e regionale sul servizio di igiene urbana e dimostra la coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali, assolvendo così l’onere motivazionale.
Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, la Corte verifica che l’atto sia supportato da un approfondito piano economico finanziario. La relazione compara i diversi modelli gestori mediante la metodologia S.W.O.T., ritenuta valida dalla giurisprudenza contabile e amministrativa. L’esborso per l’acquisto delle azioni è contenuto e l’offerta della società risulta più vantaggiosa rispetto alle condizioni applicate dall’attuale gestore, con un risparmio annuo stimato per il comune.
Il Collegio esamina poi il profilo della gestione internalizzata, rilevando che lo statuto garantisce all’ente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La delibera risulta conforme all’art. 7 TUSP, essendo adottata dal Consiglio comunale e corredata del parere del Collegio dei Revisori. Sotto il profilo eurounitario, la motivazione richiama il pacchetto SIEG e la giurisprudenza Altmark, risultando sufficiente.
Da ultimo, la Corte dà atto dell’adempimento della consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, senza che rilevi l’indicazione delle eventuali osservazioni presentate. L’istruttoria condotta dall’ente e l’assolvimento degli oneri motivazionali conducono al parere positivo.
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Nota della Redazione
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