Partecipazioni indirette nel servizio idrico e divieto di società doppione (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 37 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che si conclude con un parere anche negativo e superabile solo con analitica motivazione pubblicata. La verifica investe la necessità della società per le finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato. Costituisce elemento ostativo la creazione di un nuovo soggetto societario che si affianchi al gestore unico già partecipato, perpetuando la partecipazione dell’ente a due società per la gestione del medesimo servizio. La motivazione rafforzata deve confrontare l’opzione prescelta con l’alternativa dell’assunzione diretta della gestione, chiarendo costi, riflessi sul singolo comune e sorte del personale.

Il Fatto

Il Comune di Cumiana, compreso nel territorio dell’ATO TO3 – Torinese, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società partecipata a votare favorevolmente alla costituzione di una nuova società per azioni. Questa sarebbe partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dal gestore salvaguardato uscente, al quale subentrerebbe come gestore operativo nell’area del Pinerolese.

L’operazione consegue a un accordo di programma tra i due gestori, finalizzato a una transizione ordinata dopo la scadenza della gestione salvaguardata, avvenuta il 31 dicembre 2023. Il Comune, già socio di entrambe le società, ha ritenuto di garantire così la continuità del servizio, evitando la dispersione di competenze. La Sezione ha scrutinato l’atto secondo i parametri dell’art. 5 del TUSP.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022, qualifica il parere ex art. 5, comma 4, TUSP come attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti legislativamente determinati. Lo scrutinio deve verificare l’analitica motivazione su necessità della società, ragioni e finalità della scelta, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato, oltre alla corretta adozione con le modalità degli artt. 7 e 8.

Sul piano della consultazione pubblica, la Sezione osserva che il termine di otto giorni concesso a cittadini e utenti appare modalità piuttosto limitata, tanto più a fronte di un’operazione elaborata in oltre due anni. Il richiamo alle ragioni di urgenza non risulta persuasivo e non emerge se siano pervenute osservazioni.

Il nucleo del ragionamento riguarda i limiti finalistici. La nuova società, di per sé ammissibile quanto al tipo, difetta del requisito di necessità. Il Collegio rileva che la costituzione di un soggetto che si affianchi al gestore unico, perpetuando l’anomalia di due partecipate per un unico servizio, non è giustificata dalla sola volontà dei soci di maggioranza. Le difficoltà del gestore unico nell’assorbimento del personale e i non quantificati maggiori costi rifluirebbero su un comune la cui quota è minima, senza che la delibera ne spieghi l’incidenza.

Richiamando Corte cost. n. 201/2022 e il principio del superamento della frammentazione delle gestioni di cui all’art. 147, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, la Sezione conclude che l’acquisizione della partecipazione indiretta esporrebbe il Comune alla violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, per detenzione di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe.

La motivazione è giudicata carente anche su sostenibilità finanziaria e convenienza economica, non emergendo perché la nuova organizzazione imprenditoriale sarebbe più conveniente dell’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico. Infine, sotto il profilo degli aiuti di Stato, la posizione del socio di minoranza, società multi-utility attiva in più settori, avrebbe richiesto una valutazione specificamente omessa. La Corte ravvisa pertanto elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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