Rimborso spese legali agli amministratori assolti fuori dalla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 60 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere concernente la rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori locali assolti con formula piena esula dalla materia della contabilità pubblica e non può essere esaminata nel merito dalla Sezione regionale di controllo. La funzione consultiva della Corte dei conti non si estende a un ambito normativo sostanziale non sovrapponibile al nucleo finanziario-contabile, se non in via eventuale e ove la questione riguardi aspetti rispondenti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il mero riflesso finanziario di un atto sul bilancio è criterio riduttivo e insufficiente. Ne deriva l’inammissibilità oggettiva del quesito, anche quando esso tenda a ottenere indicazioni di drafting regolamentare strumentali alla predisposizione di provvedimenti dell’ente.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune pugliese ha formulato una richiesta di parere in merito al rimborso delle spese legali in favore di amministratori assolti con formula piena. L’ente, non essendosi dotato di un regolamento in materia né avendo stanziato poste dedicate, stava predisponendo un atto di disciplina dei rimborsi.
I quesiti vertevano sulla possibilità di applicare il futuro regolamento e le risorse in bilancio a richieste di rimborso riferite a procedimenti penali definiti con sentenze assolutorie successive all’agosto 2015, ovvero avviati e ancora pendenti. Il Comune chiedeva, inoltre, indicazioni su come trattare tali richieste al fine di evitare un contenzioso con possibili aggravi di spesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ammissibilità della richiesta sotto tre profili: l’inoltro diretto senza il tramite del Consiglio delle autonomie locali, la legittimazione del soggetto proponente e il contenuto oggettivo del quesito. Sotto i primi due profili la richiesta è ammissibile: il Consiglio delle autonomie locali non risulta concretamente operante nella Regione e il sindaco è organo di vertice rappresentante legale dell’ente.
Decisivo è invece il profilo oggettivo. La materia della contabilità pubblica è delineata dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 54 del 2010 e dalla deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3 del 2014, alla quale le Sezioni regionali devono conformarsi ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. Nel caso di specie il quesito esula da tale perimetro.
La Corte richiama il principio secondo cui l’ammissibilità della richiesta postula una questione che attenga a una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo e insufficiente il criterio del mero riflesso finanziario di un atto sul bilancio. La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini costituisce un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica, non essendo i profili contabili preminenti rispetto a problematiche di ordine giuridico da risolvere in altra sede.
Nel caso concreto nessun rilievo assume la salvaguardia degli equilibri di bilancio. I quesiti non afferiscono alla disposizione dell’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, novellato dall’art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015, che subordina il rimborso all’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il riferimento alla norma è utilizzato strumentalmente.
Il Collegio sottolinea che i quesiti mirano a ottenere una cooperazione nel drafting amministrativo, non consentita dalla normativa vigente, e a conseguire indicazioni su come evitare un contenzioso, con inammissibili interferenze con eventuali procedimenti di competenza di differenti plessi giurisdizionali. La richiesta, pertanto, è dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.