Inammissibile il ricorso pensionistico senza previa istanza amministrativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 107 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I ricorsi in materia di pensioni sono inammissibili qualora si propongano domande sulle quali l’amministrazione non abbia previamente provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016. La previa istanza all’amministrazione costituisce condizione di ammissibilità e procedibilità della domanda giurisdizionale, dovendo sussistere un’espressa pronuncia di diniego o l’inutile esperimento della procedura di silenzio-rifiuto. L’esatta coincidenza tra domanda amministrativa e domanda giudiziale va verificata sotto il profilo del petitum e della causa petendi. Le aperture giurisprudenziali che negano rilevanza alla pregiudiziale amministrativa operano solo quando l’amministrazione abbia già manifestato univocamente una posizione contraria alle richieste del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di un’associazione privata dal 1989 al 2020 e successivamente assunto alle dipendenze di un’agenzia pubblica regionale, aveva chiesto all’INPS il riscatto del periodo di laurea ai fini della misura del trattamento di quiescenza. L’Istituto aveva accolto la domanda riconoscendo un periodo di anni 3, mesi 6 e giorni 21, determinando l’onere in una somma che il ricorrente riteneva erronea, in quanto calcolata applicando la disciplina della ricongiunzione di cui alla legge n. 523/1954 e non le regole del cumulo gratuito di cui all’art. 1, commi 239-248, legge n. 228/2012. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, senza aver preventivamente formulato istanza amministrativa, come confermato in udienza dal suo difensore.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile rileva che l’esame del merito della controversia è precluso dalla inammissibilità del ricorso per omessa presentazione dell’istanza in via amministrativa, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 174/2016. La disposizione, che riprende il principio già sancito dall’art. 71, lett. b), R.D. n. 1038/1933, sanziona con l’inammissibilità le domande sulle quali l’amministrazione non abbia provveduto in sede amministrativa o per le quali non sia decorso il termine di legge dalla diffida a provvedere.
La Corte precisa che la valida instaurazione del giudizio presuppone un’espressa pronuncia di diniego dell’amministrazione ovvero l’inutile esperimento della procedura di silenzio-rifiuto. Tale presupposto processuale postula l’esatta coincidenza, sotto il profilo del petitum e della causa petendi, tra la domanda proposta in sede amministrativa e quella azionata in sede giurisdizionale, non potendosi altrimenti ritenere che l’amministrazione abbia previamente provveduto sulla questione.
Il giudice riconosce che la giurisprudenza contabile presenta aperture costituzionalmente orientate che negano rilevanza alla pregiudiziale amministrativa, ma le limita ai soli casi in cui l’amministrazione abbia già provveduto sulla questione controversa manifestando univocamente un orientamento contrario alle richieste del pensionato. Nel caso di specie, non risultando alcuna preventiva istanza all’amministrazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Il provvedimento conferma come il principio di previetà dell’azione amministrativa costituisca uno strumento di economia processuale, volto a evitare che l’amministrazione sia trascinata in giudizio senza che ne sussista la necessità, potendo la pretesa trovare già soddisfazione in via amministrativa.
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Nota della Redazione
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