Accertamento tecnico su dipendenza da causa di servizio non vincola il Comitato (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 60 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, ancorché non abbia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il parere del CVCS non è vincolante per il giudice contabile, che può discostarsene quando l’accertamento medico-legale disposto in causa dimostri la concausalità efficiente e determinante del servizio. L’infermità riconosciuta è ascritta alla 8^ categoria della Tabella A, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare della Marina Militare e transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa, ha impugnato il decreto ministeriale del 22 novembre 2022 con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle infermità alla colonna e respinta l’istanza di equo indennizzo. Il diniego recepiva il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che aveva ricondotto la patologia a fattori dismetabolico-degenerativi e a predisposizione individuale, escludendo rilievo causale o concausale agli eventi di servizio.
Il ricorrente ha allegato anni di imbarco su unità navali e mansioni gravose, culminate in un episodio del 2017, a bordo di una nave, durante la sostituzione di un pesante componente in un locale angusto, con dolore lombare acuto e successiva inidoneità al servizio militare. Ha chiesto l’annullamento del decreto al solo fine dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, presupposto del beneficio economico e della pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità dell’INPS, fondata sulla costanza di servizio del ricorrente e sull’assenza di un provvedimento di diniego pensionistico. Richiamando il principio delle Sezioni riunite n. 12/QM/2023, il giudice ha ribadito che il ricorso è ammissibile quando mira all’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, ritualmente prospettato quale bene della vita ambito.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato, condividendo integralmente le conclusioni del CTU nominato in sostituzione dell’UML. La consulenza ha qualificato la patologia come dipendente da causa di servizio, in quanto il servizio prestato ha concausato in modo efficiente e determinante lo sviluppo della malattia, poi aggravata, ascrivibile alla Tabella A, 8^ categoria.
Il giudice ha valorizzato la stretta connessione tra la lombosciatalgia acuta insorta nel 2017 e la successiva discopatia, aggravata dalle mansioni di imbarco. L’episodio scatenante ha comportato il primo giudizio di inidoneità temporanea e, dopo circa un anno e mezzo, il congedo definitivo per inidoneità assoluta.
La Corte ha dichiarato non convincente l’assunto del CVCS, che aveva ricondotto la patologia al fisiologico invecchiamento delle strutture articolari e a predisposizione individuale senza attribuire alcuna significatività concausale agli eventi di servizio, rilevando che al momento dell’esordio dei sintomi il ricorrente non aveva ancora compiuto i cinquant’anni.
Il ricorso è stato dunque accolto, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e ascrizione all’8^ categoria di Tabella A, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del DPR n. 1092/1973. L’INPS è stato condannato alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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