Controllo della Corte dei conti sull’emergenza idrica in Sicilia (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 220 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti può avviare d’ufficio, in corso d’anno, un’indagine sulla gestione di un settore di spesa pubblica, esercitando la funzione di controllo sulla gestione ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e della legge n. 20/1994. L’avvio del controllo aggiuntivo rispetto alla programmazione annuale trova titolo nella riserva espressamente prevista dalla deliberazione di programmazione, che abilita la Sezione a deliberare ulteriori analisi su contesti meritevoli di specifica attenzione. La verifica investe la gestione dello stato di emergenza e la criticità delle infrastrutture, senza formulare alcun giudizio di responsabilità e senza anticipare valutazioni sull’esito dell’indagine.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha approvato, con la deliberazione n. 51/2024/INPR, la programmazione dell’attività di controllo per l’anno 2024. Al punto E.3 di tale deliberazione la Sezione si era riservata di avviare eventuali controlli sulla gestione aggiuntivi, da deliberare in corso d’anno, con particolare attenzione ai contesti ambientali e territoriali.

In presenza di una situazione di grave deficit idrico nel territorio regionale, dichiarata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 6 maggio 2024, e della deliberazione della Giunta regionale n. 148 del 9 aprile 2024 istitutiva di una Cabina di regia, la Sezione ha ravvisato l’esigenza di una tempestiva attività di verifica sulla gestione dell’emergenza.

La Motivazione della Corte

La questione attiene all’esercizio della funzione di controllo sulla gestione in un ambito ritenuto meritevole di particolare attenzione, quello delle azioni a tutela dell’ambiente e di valorizzazione del territorio. La Sezione ricostruisce il proprio titolo a procedere richiamando le fonti costituzionali e legislative del controllo, dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione alla legge n. 20/1994, oltre alla legge n. 266/2005, espressamente applicabile nelle regioni a Statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti.

Il passaggio decisivo è la riserva contenuta nella deliberazione di programmazione. La Sezione aveva previsto la possibilità di deliberare in corso d’anno controlli aggiuntivi, individuando proprio la gestione dei rifiuti, l’economia circolare e, più in generale, le azioni a tutela dell’ambiente e di manutenzione e valorizzazione del territorio come contesti meritevoli di specifica attenzione.

Su questa base la Sezione ha ritenuto di dare avvio all’indagine, considerando l’aggravamento prodotto dagli eventi meteorologici avversi sulle preesistenti criticità delle infrastrutture idriche.

Il provvedimento si sostanzia in una delibera di avvio dell’indagine, con contestuale disposizione di trasmissione alle amministrazioni interessate. Non contiene affermazioni di responsabilità, né anticipa conclusioni: definisce soltanto l’oggetto del controllo sulla gestione e gli uffici destinatari della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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