Rendicontazione delle spese elettorali dei partiti e obblighi informativi verso la Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 159 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di rendicontazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sussiste esclusivamente con riguardo alle spese sostenute in nome e per conto di partiti, liste o movimenti, rimanendone escluse quelle dei singoli candidati. L’obbligo grava comunque sulla formazione politica, anche in assenza di spese o finanziamenti. I rendiconti, sottoscritti da una persona fisica che rappresenti la formazione, devono indicare l’ammontare e la provenienza di ogni singola entrata e la classificazione delle spese per categorie legali, allegando la documentazione “congrua” temporalmente. La presentazione deve avvenire entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale e l’omissione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
Il Fatto
In vista delle elezioni amministrative del 2026, il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria ha avviato la procedura di verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche nel Comune di Reggio Calabria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo, in particolare l’articolo 13, comma 6, della legge n. 96/2012 che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In via propedeutica all’attività di controllo, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire dal Comune un compendio di dati, tra cui il numero di iscritti alle liste elettorali e l’elenco delle formazioni politiche partecipanti alla competizione.
La delibera fornisce puntuali chiarimenti sull’ambito dell’obbligo di rendicontazione, precisando che esso riguarda esclusivamente le spese sostenute da partiti, liste e movimenti, in nome e per conto proprio. La spesa dei singoli candidati a Sindaco o Consigliere comunale è invece soggetta a un diverso regime, afferente al Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 515/1993.
Vengono quindi enunciati i requisiti formali dei rendiconti. Il prospetto deve essere sottoscritto da una persona fisica, quale soggetto presente nelle liste dei candidati, delegato di lista o titolare di cariche della formazione politica, così da garantire un referente nei confronti del Collegio. Deve, inoltre, indicare puntualmente l’ammontare e la provenienza di ogni singola entrata, e classificare le spese secondo le categorie dell’articolo 11 della legge n. 515/1993, con allegazione di documentazione contabile “congrua” temporalmente e riferita al periodo elettorale.
La deliberazione richiama infine il termine perentorio di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale per la trasmissione dei rendiconti e illustra il sistema sanzionatorio applicabile in caso di mancato deposito, di mancata indicazione delle fonti di finanziamento e di superamento del limite massimo di spesa, con sanzioni pecuniarie specifiche per ciascuna ipotesi.
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Nota della Redazione
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