Controlli interni degli enti locali: adeguatezza solo parziale e correttivi (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 244 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo esterno sulla funzionalità del sistema dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 del TUEL, il paradigma normativo dell’adeguatezza è soddisfatto solo in via parziale quando emergono carenze strutturali in aree essenziali del sistema. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è inadeguato se i criteri di campionamento degli atti non sono calibrati sulle aree già esposte a irregolarità in esito ai controlli dell’anno precedente. Il controllo di gestione fondato su indicatori parziali e su un’attività reportistica non tempestiva è potenzialmente inaffidabile, e tale inaffidabilità è aggravata dalla mancata adozione di una contabilità economica per centri di costo. Il controllo strategico non può dirsi compiutamente esercitato se omette di verificare il grado di assorbimento delle risorse e gli aspetti qualitativi dei programmi. Il controllo sulla qualità dei servizi richiede l’adozione delle Carte dei servizi, il coinvolgimento degli stakeholders e il benchmarking. La Sezione di controllo accerta l’inadeguatezza parziale e ne dà comunicazione all’ente per i correttivi di competenza.

Il Fatto

La Sezione di controllo ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi dal Sindaco della Città metropolitana di Palermo, a norma dell’art. 148, comma 1, del TUEL, per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023. Ciascun referto è stato redatto secondo le linee guida via via approvate dalla Sezione delle autonomie, da ultimo con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

L’istruttoria ha preso in esame singole aree del sistema: controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. All’esito, la Sezione ha rilevato profili critici in alcune di esse, formulando osservazioni e invitando l’ente ad adottare i correttivi necessari.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal quadro costituzionale e normativo che, dopo la legge costituzionale n. 1 del 2012 e il decreto-legge n. 174 del 2012, ha rafforzato il controllo esterno della magistratura contabile sulle autonomie locali. Il referto annuale del Sindaco conforma i propri contenuti alle linee guida della Sezione delle autonomie, e la verifica investe l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema.

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, disciplinato dagli artt. 49 e 147-bis del TUEL, si articola in una fase preventiva, affidata ai pareri dei responsabili dei servizi, e in una fase successiva, condotta sotto la direzione del segretario su un campione di atti. La Sezione rileva che i criteri di selezione del campione non sono calibrati sulle aree già emerse come critiche negli esercizi precedenti, e che nei pareri di regolarità del 2022 e 2023 è mancato il supporto conoscitivo necessario a presidiare gli equilibri economico-patrimoniali.

Quanto al controllo di gestione, l’art. 147, comma 2, lett. a, del TUEL ne fissa la finalità di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La Sezione osserva che un sistema non imperniato sulla rilevazione analitica per centro di costo è potenzialmente inaffidabile, che l’attività reportistica non è stata tempestiva e che gli indicatori impiegati sono parziali, penalizzando le dimensioni di economicità e di analisi finanziaria.

Sul controllo strategico, l’art. 147-ter del TUEL impone di valutare la programmazione alla luce dei risultati ottenuti. La Corte evidenzia che la verifica ha escluso il grado di assorbimento delle risorse, salvo una correzione nel 2023, e non ha considerato gli aspetti qualitativi prefissati, pur trattandosi di profili essenziali dell’autonomia di indirizzo politico.

Il controllo sugli equilibri finanziari, disciplinato dall’art. 147-quinquies del TUEL, e quello sugli organismi partecipati, ex art. 147-quater del TUEL, sono invece risultati sufficientemente strutturati; sul primo punto la Sezione richiama propri precedenti e pronunce della Sezione per la Lombardia. Il controllo sulla qualità dei servizi, ex art. 147, comma 2, lett. e, del TUEL, necessita invece di potenziamento, a partire dall’adozione delle Carte dei servizi, dal coinvolgimento degli stakeholders e dal benchmarking.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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