Controlli interni parzialmente inadeguati sugli organismi partecipati del Comune (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 122 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 148 del Tuel, verificano annualmente il funzionamento del sistema dei controlli interni degli enti locali ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il corretto funzionamento del sistema presuppone che le strutture di controllo siano idonee a perseguire le finalità previste dalla legge in materia di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi. La verifica investe non solo l’istituzione formale dei controlli, ma la loro effettiva capacità di incidere sui processi gestionali. Il controllo sugli organismi partecipati, in particolare, richiede il monitoraggio continuo e il controllo analogo sulle società in house, anche mediante approvazione preventiva dei budget e comunicazione delle deroghe al principio dell’amministratore unico. L’accertata parziale inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie non determina sanzione, ma impone la segnalazione delle criticità e l’invito a proseguire nel percorso di miglioramento.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato i referti che il Sindaco del Comune di Assisi ha trasmesso, ai sensi dell’art. 148 del Tuel, sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Le relazioni, redatte secondo lo schema approvato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, sono pervenute tramite l’applicativo ConTe rispettivamente il 15 marzo e il 12 aprile 2024.

All’esito dell’esame, la Sezione ha formulato richieste istruttorie con nota prot. n. 1423 del 24 maggio 2024, riscontrate dall’ente il 20 giugno 2024. La verifica ha riguardato il monitoraggio dei tempi di pagamento delle fatture commerciali, la trasmissione delle direttive ai responsabili dei servizi, la sezione del PIAO dedicata al valore pubblico, le misure anticorruzione e la gestione degli organismi partecipati e delle società in house.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione assegnata all’art. 148 del Tuel e richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2019/FRG, secondo cui il sistema di controllo interno è l’insieme di meccanismi, procedure e strumenti adottati per assicurare efficacia ed efficienza della gestione, attendibilità del reporting finanziario e rispetto del quadro normativo. Il sistema deve garantire la legittimità e la regolarità dell’azione amministrativa, il controllo di gestione e quello strategico, il costante controllo degli equilibri finanziari, il controllo sulle società partecipate e la qualità dei servizi.

Sul monitoraggio dei tempi di pagamento, la Sezione prende atto dei miglioramenti registrati nel 2023 rispetto al 2022, quando l’ente non aveva dato impulso al sistema di controllo. L’amministrazione ha riferito di aver implementato le procedure, adottato un obiettivo di performance per dirigenti e segretario generale e introdotto circolari e formazione.

Quanto agli organismi partecipati, il nucleo centrale della decisione investe la società in house. La Sezione rileva che la coerenza tra le previsioni economico-finanziarie della partecipata e il bilancio comunale deve essere verificata non solo a consuntivo, ma deve risultare anche dall’approvazione preventiva del relativo budget, in attuazione degli artt. 147, comma 2, lett. d), 147-quater del Tuel e dell’art. 19, comma 5, del TUSP. È inoltre rilevata la mancata comunicazione, da parte della società, della delibera contenente le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del TUSP, devono motivare la deroga al principio dell’amministratore unico.

La Sezione prende atto del procedimento di controllo interno che ha portato all’attuazione delle norme sulla gestione del personale della partecipata ai sensi dell’art. 19 del TUSP, ma sottolinea che tale attività non deve restare un episodio isolato, bensì costituire modello del doveroso controllo analogo sulla società in house. Rileva, altresì, la mancata risposta dell’ente sull’assenza di report informativi periodici da parte degli organismi partecipati.

In conclusione, dall’analisi delle relazioni e degli elementi istruttori, la Sezione accerta la parziale inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, con particolare riferimento al controllo sugli organismi partecipati, e invita il Comune a proseguire nel percorso di miglioramento. Il dispositivo segnala le criticità al Sindaco, al Consiglio comunale e all’organo di revisione, prende atto degli interventi correttivi e dispone la pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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