Partecipazione societaria tramite conferimento di quote e controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 224 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’operazione con cui un ente locale conferisce le quote di partecipazione detenute in una società in altra società, in occasione di un aumento di capitale, integra l’assunzione della qualità di socio e ricade quindi nell’esame preventivo disciplinato dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022. La circostanza che l’operazione sia inserita in un più ampio processo di riorganizzazione dei gestori di un servizio pubblico locale non la qualifica come operazione societaria straordinaria, ove non sia ancora intervenuta la fusione per incorporazione. La funzione di controllo della Corte dei conti si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la sua attuazione con gli strumenti del diritto societario, a scrutinio dei presupposti giuridici ed economici della scelta. Il giudizio di conformità dell’atto si articola sulla verifica della motivazione in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il Fatto

Un’Unione Montana ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti l’atto deliberativo del proprio Consiglio con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria. L’operazione è diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a un unico gestore, mediante la costituzione di una holding e il conferimento delle quote delle società che attualmente gestiscono il servizio nel bacino territoriale di riferimento.

L’ente, già socio di una delle società coinvolte, ha chiesto il parere preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, in relazione all’assunzione della qualità di socio nella società capogruppo e alla partecipazione indiretta nelle altre società controllate. La delibera richiama il parere favorevole del revisore dei conti, gli statuti societari, il regolamento del controllo analogo congiunto, i piani industriali e il piano economico-finanziario asseverato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, richiamando le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. La Corte dei conti è chiamata a verificare che l’atto contenga un’analitica motivazione sulla necessità della società per le finalità istituzionali dell’ente, sulle ragioni e finalità della scelta, sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria dell’operazione.

Il profilo di maggiore rilievo riguarda l’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP, che il legislatore ha limitato ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni. La Sezione osserva che l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti sottoposti all’esame della Corte e quelli esclusi, e che la procedura non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale, la trasformazione e la fusione.

Nel caso esaminato, pur trattandosi di un’operazione inserita in un più ampio processo di riorganizzazione, non risulta ancora intervenuta la fusione per incorporazione delle società controllate nella capogruppo. All’esito del conferimento, ciascun ente partecipante acquisisce la qualità di socio nella società capogruppo, mentre gli enti già soci di quest’ultima acquistano la partecipazione indiretta nelle altre società. Non ricorrono quindi i presupposti che, secondo le Sezioni riunite, escludono l’esame preventivo nelle operazioni di fusione, dove la posizione dei soci dell’incorporante permane sostanzialmente immutata.

Quanto ai requisiti sostanziali, la Sezione verifica il rispetto delle regole di competenza e del contenuto motivazionale di cui agli artt. 7 e 8 TUSP, dei vincoli tipologici dell’art. 3 e dei vincoli finalistici dell’art. 4. La Corte richiama la duplice accezione della sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, e rileva che l’operazione non comporta un intervento finanziario da parte dei soci, ma un conferimento in natura, con mantenimento degli equilibri di bilancio. La compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato è esclusa in ragione della natura non finanziaria dell’operazione.

La Sezione conclude con un giudizio di non contrarietà dell’atto ai parametri dell’art. 5, comma 3, TUSP, con le osservazioni svolte in parte motiva, e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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