Controllo Corte dei conti su assunzione qualità di socio e partecipazione indiretta (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 225 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo sulle società a partecipazione pubblica, la nuova funzione attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022, concerne i soli momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, mediante costituzione di una società o acquisto di partecipazioni. La verifica investe i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata con gli strumenti del diritto societario. L’atto deliberativo deve contenere analitica motivazione su necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed economicità e compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Le operazioni societarie straordinarie compiute nella qualità di socio, quali la fusione per incorporazione, restano escluse da tale scrutinio. Quando però l’operazione determini l’assunzione della veste di socio diretto o indiretto, il parere preventivo resta dovuto.
Il Fatto
Il Comune di Perarolo di Cadore ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria. L’operazione è diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno a un unico gestore, la costituenda holding Bellunum s.r.l.
Il servizio è attualmente svolto da quattro società pubbliche. Il progetto prevede il conferimento delle quote di tre di esse in Bellunum s.r.l., previo aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione. All’esito, il Comune deterrà una partecipazione diretta in Bellunum e una partecipazione indiretta nelle altre tre società. La questione giunge alla Sezione per il parere preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022. Richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, secondo cui l’autonomia contrattuale del soggetto pubblico si articola in due fasi: una pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio, e una privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due.
Il punto centrale riguarda l’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP. La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, che ha escluso dal parere le operazioni societarie straordinarie compiute nella qualità di socio, come la fusione per incorporazione. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti da sottoporre a scrutinio e quelli esclusi.
Applicando tale criterio, la Sezione osserva che la fattispecie, pur afferendo a un’operazione straordinaria, ricade tra le ipotesi sottoposte al parere. All’esito dell’operazione ciascun ente acquista la qualità di socio in nuove società o assume una partecipazione diretta in Bellunum e indiretta nelle altre tre. Non è ancora ravvisabile la fusione per incorporazione, prevista solo in una fase successiva. Manca dunque il presupposto che, secondo le Sezioni riunite, giustifica l’esclusione.
Passando ai singoli requisiti, la Sezione verifica il rispetto degli artt. 7 e 8 TUSP sulla competenza e sul contenuto motivazionale, quello dei vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, la sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La documentazione trasmessa, comprensiva dei piani industriali e dello studio sulla convenienza dell’affidamento, è ritenuta idonea ad assolvere l’onere motivazionale.
La Sezione conclude non ravvisando elementi ostativi all’assunzione della qualità di socio in Bellunum s.r.l. e alla partecipazione indiretta nelle altre tre società da parte del Comune. Dispone la trasmissione della deliberazione all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.