Revocazione straordinaria: il documento decisivo deve essere preesistente alla sentenza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 192 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione straordinaria proposta ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., il rimedio presuppone il rinvenimento, dopo la sentenza, di uno o più documenti che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per forza maggiore o per fatto dell’avversario. Il documento deve essere preesistente alla sentenza impugnata, poiché la logica del “rinvenimento” ne postula la preesistenza; un documento formatosi dopo la decisione non è idoneo allo scopo. È inoltre necessario che il documento sia decisivo, cioè in astratto idoneo a formare un diverso convincimento del giudice mediante prova diretta dei fatti controversi e non meri indizi, e che la parte dimostri le circostanze impeditive della tempestiva produzione nonché il giorno della scoperta o del rinvenimento, nel termine perentorio di sessanta giorni.
Il Fatto
Due ricorrenti, già condannati in sede contabile al pagamento di una somma in favore di un Comune per inadempimenti di una società concessionaria della riscossione, propongono separati ricorsi per revocazione avverso la sentenza d’appello che aveva confermato la condanna. A fondamento del rimedio deducono il rinvenimento di documenti reputati decisivi: una sentenza del tribunale ordinario, depositata nel 2024, che avrebbe accertato appropriazioni indebite in danno della società, nonché estratti di conto corrente e un verbale assembleare risalenti agli anni 2000-2006, asseritamente falsi.
I ricorrenti sostengono che tali atti escluderebbero il nesso causale tra la loro condotta e il danno erariale. La Procura generale eccepisce l’inammissibilità per tardività, per mancata prova della forza maggiore e per difetto di decisività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c. e il combinato disposto degli artt. 178 e 202, rilevando che il giudizio di revocazione va proposto nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno del recupero del documento. La fattispecie, al pari dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., ha natura straordinaria.
La Corte individua i presupposti del rimedio: esistenza di un documento che fornisca prova diretta dei fatti controversi; sua preesistenza alla sentenza impugnata; scoperta dopo l’emissione del provvedimento; decisività; impossibilità di produrlo per forza maggiore o fatto dell’avversario durante tutto il giudizio.
Quanto alla sentenza del tribunale del 2024, il Collegio osserva che, sebbene il termine possa apparire osservato, si tratta di documento intervenuto successivamente alla decisione revocanda, come ammesso dagli stessi ricorrenti: la terminologia del “rinvenimento” ne postula la logica preesistenza.
Per gli estratti conto e il verbale assembleare, la Corte rileva che non è fornita la prova della forza maggiore o del fatto dell’avversario. Si tratta di atti molto risalenti nel tempo, non potendosi trarre la prova dall’asserito mancato accesso alla documentazione bancaria.
In ogni caso, difetta la decisività: gli estratti conto afferiscono a enti locali diversi da quello danneggiato e a un periodo differente rispetto a quello del danno da mancate entrate. La mera supposizione di reiterazione delle condotte non integra il requisito. Il Collegio riuniti i giudizi, li dichiara inammissibili, con spese a carico dei soccombenti.
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Nota della Redazione
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