Partecipazione societaria per gestione rifiuti non ostativa e parere Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 254 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, si estende anche alle operazioni societarie straordinarie quando l’amministrazione, all’esito delle stesse, assume per la prima volta la qualità di socio. La linea di confine tra gli atti soggetti al parere e quelli esclusi è segnata dall’assunzione di tale qualità, non dalla natura straordinaria dell’operazione. Ne consegue che il conferimento di quote in una holding pubblica, con acquisizione della partecipazione diretta nella capogruppo e indiretta nelle controllate, ricade nel perimetro dell’art. 5 TUSP, restando distinta dalla successiva fusione per incorporazione, rispetto alla quale opera la continuità del contratto sociale.
Il Fatto
Un Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la propria deliberazione consiliare con cui approva una complessa operazione di aggregazione societaria, volta all’affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino provinciale.
L’operazione, deliberata dal Consiglio di Bacino, prevede il conferimento delle quote di tre società pubbliche in una società capogruppo di nuova configurazione, mediante aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione. All’esito, il Comune deterrà la partecipazione diretta nella holding e la partecipazione indiretta nelle tre controllate. Il Comune chiede il parere preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro tracciato dalle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, che collocano la funzione di controllo nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il pronunciamento deve intervenire entro sessanta giorni e verifica i presupposti giuridici ed economici della scelta.
Il nodo centrale è l’ambito oggettivo dell’art. 5, comma 3, TUSP, che la lettera della norma circoscrive alla costituzione di società e all’acquisto di partecipazioni. Le Sezioni riunite n. 19/2022/QMIG hanno precisato che la procedura non riguarda le decisioni concernenti operazioni straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale, la trasformazione e la fusione, perché in tali ipotesi l’ente agisce già nella qualità di socio.
La Corte ritiene che la fattispecie, pur inserendosi in un’operazione straordinaria, ricada tra le ipotesi soggette a parere. All’esito del conferimento, infatti, il Comune acquista la qualità di socio in una realtà societaria nuova, non essendo ancora ravvisabile la fusione per incorporazione, prevista solo in una fase successiva. La continuità del contratto sociale, affermata per la fusione, non è invocabile in questa fase rispetto ai soci che assumono per la prima volta la partecipazione nella capogruppo.
Superato il vaglio di ammissibilità, la Sezione esamina i requisiti. La competenza consiliare e il contenuto motivazionale sono conformi agli artt. 7 e 8 TUSP. I vincoli tipologici dell’art. 3 TUSP e finalistici dell’art. 4 TUSP risultano rispettati, sia per la forma societaria delle partecipate, sia perché l’attività rientra nella produzione di un servizio di interesse generale. Quanto alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, la delibera prende atto dei piani economici del gruppo e delle singole società, che non richiedono futuri interventi sul capitale. La convenienza economica è suffragata dallo studio di benchmark commissionato dal Consiglio di Bacino. Infine, la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato è argomentata in ragione dell’assenza di un intervento finanziario, trattandosi di conferimento in natura. Il parere è pertanto non ostativo.
Nota della Redazione
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