Inammissibile il parere sull’accollo contributivo del sindaco libero professionista (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 303 del 13.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti è soggetta a un rigoroso vaglio di ammissibilità, soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica e non può interferire con le funzioni giurisdizionali intestate alla Corte o ad altri plessi. È pertanto inammissibile la richiesta di parere che, pur muovendo dall’interpretazione dell’art. 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, richieda uno scrutinio sui presupposti legittimanti il riconoscimento di posizioni giuridiche soggettive attive, valutazione rientrante nella cognizione del giudice ordinario. La Corte non può esprimersi sulla condivisibilità di una pronuncia di altro organo giurisdizionale, né la funzione consultiva può espandersi in materie di cognizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune di circa 1800 abitanti ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sull’obbligo dell’amministrazione di accollarsi gli oneri contributivi del Sindaco, mediante versamento della cifra forfettaria annuale, anche quando questi non sospenda l’attività di libero professionista durante il mandato. Il quesito trae origine da un’ordinanza della Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24615/2023, che aveva letto il beneficio previdenziale come compensazione della ridotta capacità di contribuzione, senza imporre la rinuncia all’attività professionale.

Il richiedente segnala orientamenti divergenti delle Sezioni regionali per la Lombardia e la Liguria e chiede quindi di chiarire la corretta lettura della norma. La questione giunge alla Sezione veneta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto i presupposti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo la richiesta è ammissibile, essendo sottoscritta dal Sindaco, organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente, e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

Sotto il profilo oggettivo, invece, il quesito non supera il vaglio. La Corte richiama l’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e i criteri elaborati dalla Sezione delle autonomie: il parere deve riguardare la contabilità pubblica, avere rilevanza generale e astratta e non interferire con le funzioni giurisdizionali. L’ausilio consultivo non può tradursi in un sindacato sull’attività amministrativa in fieri, né in una compartecipazione all’amministrazione attiva.

La Sezione osserva che la materia dell’art. 86 del TUEL è già stata oggetto di una propria pronuncia di inammissibilità. Inoltre, esula dalla funzione consultiva esprimersi sulla condivisibilità di una pronuncia di altro organo giurisdizionale. Questo indirizzo è stato confermato dalla Sezione delle Autonomie.

Il collegio valorizza poi la recente pronuncia della Sezione Lombardia, che nel richiamare l’ordinanza della Cassazione ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’inammissibilità, non potendo l’avviso della Corte espandersi in materie di cognizione del giudice ordinario. Nella stessa direzione si colloca la pronuncia della Sezione Piemonte, per la quale lo scrutinio sui presupposti della norma, legittimanti posizioni giuridiche soggettive attive, appartiene alla cognizione della magistratura ordinaria.

La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta, disponendo la trasmissione della delibera al Sindaco e al Consiglio delle Autonomie Locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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