Parere di conformità TUSP non esperibile su acquisto di quote già perfezionato (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 114 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere di conformità previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 presuppone che la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione non sia ancora avvenuto. La funzione di verifica preliminare della Corte dei conti si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Quando l’acquisto della partecipazione si è già perfezionato, l’atto deliberativo non può essere esaminato nell’esercizio di tale specifico potere e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere. Resta ferma la verifica della Corte nell’esercizio delle altre funzioni di controllo e la responsabilità di coloro che hanno adottato l’atto. I consorzi tra comuni sono assimilati alle pubbliche amministrazioni ai fini del TUSP e sono tenuti a richiedere il parere preventivo.

Il Fatto

Alcuni enti locali avevano inviato richieste di parere sull’acquisizione di quote di una società. Nel corso dell’istruttoria la Sezione è venuta a conoscenza di un analogo acquisto effettuato dal Consorzio BIM Bacchiglione, che alla data del 15 aprile 2023 aveva versato la somma complessiva di euro 5.495,49 per n. 1008,00 quote societarie, pari allo 0,46% del capitale.

Con nota del 30 gennaio 2024 la Sezione ha chiesto conferma dell’avvenuto perfezionamento dell’acquisto e chiarimenti sulle ragioni della mancata richiesta del preventivo parere di conformità. Il Consorzio ha risposto acquisendo la necessità dell’adempimento e formalizzando la richiesta di parere, trasmettendo la deliberazione assembleare di acquisto e gli atti valutati. La questione diventa così duplice: se il Consorzio sia legittimato a presentare la richiesta e se la Sezione possa rendere il parere su un acquisto già perfezionato.

La Motivazione della Corte

Sul primo profilo la Sezione ricostruisce la nozione di amministrazione pubblica rilevante per il TUSP. L’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP richiama le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. La norma richiamata include espressamente le comunità montane e i loro consorzi e associazioni.

Il consorzio tra comuni è una forma associativa prevista dalla legge, avente natura di ente pubblico e funzione strumentale rispetto agli enti locali partecipanti. Costituito ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 tra i Comuni del bacino imbrifero, esso è dotato di personalità giuridica pubblica e, ai fini del TUSP, va assimilato alle pubbliche amministrazioni. La Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/2021, che include i consorzi tra gli organismi assimilati alle amministrazioni pubbliche, e la propria precedente delibera n. 205/2015/PAR, che aveva riconosciuto la natura di ente strumentale dei consorzi di servizi tra enti locali.

Ne deriva che il Consorzio è tenuto per legge a richiedere il preventivo parere di conformità, come già affermato dalla Sezione con la delib. n. 29/2023/PASP. La legittimazione a presentare la richiesta non è quindi contestabile.

Sul secondo profilo, la Sezione osserva che l’art. 5, comma 3, del TUSP, novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, non contempla la fattispecie dell’invio di un provvedimento già perfezionato mediante l’effettivo acquisto delle quote. Le Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022 hanno chiarito che il processo di acquisizione si articola in due fasi: quella pubblicistica di determinazione della volontà di assumere la veste di socio e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari, e la funzione attribuita alla Corte si colloca nel passaggio tra le due.

Le stesse Sezioni riunite, con la deliberazione n. 35/SSRRCO/QMIG/2023, hanno ribadito che, in ipotesi di acquisto di quote già avvenuto, l’atto deliberativo non può essere esaminato nell’esercizio dello specifico potere di verifica preliminare. Resta ferma l’esigenza che le amministrazioni inviino tempestivamente gli atti alla Corte e, in conformità all’enunciato di diritto n. 4 della deliberazione n. 16/QMIG/2022, la verifica prosegue nell’esercizio delle altre funzioni di controllo, con la responsabilità di coloro che hanno adottato l’atto. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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