Controllo successivo escluso in assenza di contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 55 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che si concluda con l’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività dell’invio del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche, che non legittima l’attivazione della funzione di controllo successivo. La Corte, in tale sede, valuta la fondatezza delle osservazioni formulate ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarsi alle indicazioni ricevute, non la legittimità dell’atto nella sua interezza.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, il contratto del 1° settembre 2021 di assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo stipulato da un istituto comprensivo della provincia. L’atto era stato restituito privo del visto perché inviato al controllo preventivo in data successiva alla sua adozione, in violazione dell’obbligo di contestualità di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.

Il dirigente scolastico, dopo aver motivato le ragioni del ritardo, ha chiesto di dare seguito al provvedimento sotto la propria responsabilità. La vicenda si colloca tra settantotto atti analoghi, tutti caratterizzati dalla medesima criticità: la Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo di propria competenza assumendo la sola tardività dell’invio quale ragione ostativa. Il Consigliere delegato ha deferito la questione alla Sezione chiedendo il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione appare circoscritta territorialmente alla sola Ragioneria di Venezia, non risultando altri precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Reputa inoltre inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato, trattandosi in quei casi di termini stabiliti a pena di decadenza, di plurime illegittimità determinanti la ricusazione del visto, ovvero di atti comunque scrutinati nel merito.

Nel merito, la Corte condivide gli assunti dell’ufficio di controllo. L’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, laddove prevede l’invio al competente ufficio di controllo della Corte degli atti ai quali si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive, stabilisce che il controllo successivo presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra la Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa della determinazione confermativa dell’atto, con assunzione di ogni responsabilità.

Restano perciò irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo, né può attivarsi il controllo qualora il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. In tali ipotesi l’esecuzione dell’atto è ricondotta alla conclusione dell’ordinaria procedura di controllo, difettando sia l’incertezza che il giudice contabile è chiamato a rimuovere, sia la necessità di verificare la legittimità dell’operato del dirigente.

Nel caso concreto l’unico punto di contestazione non superato risulta la tardiva trasmissione del contratto, non emergendo alcuna questione interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto. Rileva inoltre che non è stato rispettato il termine perentorio di trenta giorni entro cui il dirigente può disporre di dare seguito al provvedimento superando le osservazioni. La Sezione dichiara quindi il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *