Diniego di discarico legittimo per riscossione disordinata e frazionata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 79 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di discarico delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, il concessionario che abbia svolto un’attività di riscossione disordinata, episodica, frazionata in atti meramente ripetitivi e diluita nel tempo, senza effettuare tempestive verifiche patrimoniali né avviare tempestivamente le procedure esecutive, non assolve all’onere di provare i presupposti per l’ulteriore utile proseguimento della riscossione. Il diniego di discarico è pertanto legittimo. La mancata proposizione della definizione agevolata entro il termine di novanta giorni e il rigetto del ricorso comportano che la somma dovuta dall’agente della riscossione sia pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con aggiunta di interessi e spese, non potendo trovare applicazione la riduzione a un ottavo.
Il Fatto
La vicenda si inserisce nel contenzioso tra un Comune e la società concessionaria incaricata della riscossione dei crediti dell’ente locale. Il Comune avviava una verifica su numerose partite di credito affidate alla società, contestando la mancata protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo, e adottava i relativi provvedimenti di diniego del discarico.
La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi procedimentali e l’insussistenza del potere dell’ente di effettuare i controlli in base alla normativa derogatoria richiamata. La complessa vicenda processuale vedeva un duplice intervento della Corte costituzionale, con sospensione dei giudizi e successiva riassunzione da parte della società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente la precedente pronuncia della stessa Sezione, con cui sono state definite le questioni preliminari. Il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria dell’atto amministrativo, ma concerne la fondatezza del diritto dell’ente a ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili. Eventuali vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sulla sussistenza del diritto al rimborso.
Le pronunce del giudice delle leggi hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica esclusivamente la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria, la società non può essere dichiarata inadempiente solo per aver omesso la comunicazione di inesigibilità nei termini, dovendosi verificare i presupposti sostanziali del diritto al discarico.
Il Collegio è quindi chiamato a valutare la fondatezza concreta del rifiuto. La documentazione prodotta evidenzia un’attività di riscossione disordinata ed episodica, con lunghe pause della sequenza procedimentale e effetti sulla prescrizione e sull’efficacia del recupero. Non risultano tempestive verifiche patrimoniali, né l’avvio di procedure esecutive, né atti idonei a interrompere la prescrizione. Quanto alle asserite insinuazioni nella procedura fallimentare, non è stata offerta alcuna prova idonea né indicati gli esiti.
La società non ha provato i presupposti per l’utile continuazione della riscossione. Sussiste, inoltre, l’ulteriore causa di perdita del diritto al discarico per la notifica di alcune cartelle oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999. Nessuna rilevanza assume la sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti, essendo già pregiudicata la possibilità di esito positivo.
Quanto al quantum, l’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999 prevede la definizione agevolata con il pagamento di un ottavo solo entro novanta giorni. In caso di mancato pagamento e di rigetto del ricorso, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese.
Nota della Redazione
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