Rinuncia all’appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Corte dei Conti Sez. I App. n. 184 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del processo d’appello, ritualmente notificata alla controparte e da questa accettata senza riserve o condizioni, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 1, 3 e 6, c.g.c.. Trattandosi di rinuncia all’impugnazione, l’estinzione comporta la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con consolidamento della soccombenza sostanziale dell’appellante ai sensi dell’art. 188 c.g.c. Alla declaratoria di estinzione non consegue alcuna pronuncia sulle spese, per espressa previsione dell’art. 110, comma 7, c.g.c.

Il Fatto

Un ex ispettore di Polizia di Stato aveva proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, chiedendo la riliquidazione della prestazione pensionistica. Oggetto della domanda era il computo dell’indennità integrativa speciale, che l’INPS aveva valorizzato nella misura dell’80% sulla quota A del trattamento, mentre il ricorrente ne invocava la corresponsione in misura integrale e separata.

Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda con sentenza n. 607/2021. L’interessato ha interposto appello, censurando la pronuncia sotto il profilo del computo della voce economica e, in via subordinata, della regolamentazione delle spese. Nelle more del giudizio, con nota del 4 giugno 2024, l’appellante ha rinunciato agli atti del processo per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese del grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha esaminato preliminarmente la rinuncia depositata dall’appellante, formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 c.g.c. L’atto risulta regolarmente notificato alla controparte, che vi ha aderito.

All’udienza del 6 giugno 2024 l’interessato ha confermato la rinuncia, mentre il legale dell’INPS ha dichiarato a verbale la propria accettazione, senza riserve o condizioni. Questa adesione incondizionata integra i requisiti richiesti dalla norma.

Il Collegio ha quindi rilevato che sussistono i presupposti perché sia dichiarata l’estinzione del processo d’appello, ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c. La rinuncia è stata qualificata come rinuncia all’impugnazione, con la conseguenza che alla estinzione si accompagna la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame.

Da tale qualificazione deriva il passaggio in giudicato della sentenza contestata, con consolidamento della soccombenza sostanziale di parte appellante, secondo quanto disposto dall’art. 188 c.g.c. La Corte non ha pertanto esaminato i motivi di merito relativi al computo dell’indennità integrativa speciale, rimasti assorbiti dalla definizione processuale.

Infine, la declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a pronuncia sulle spese, in forza dell’art. 110, comma 7, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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