Controlli interni degli enti locali e difetto di criticità significative (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 5 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, redatto dall’organo di vertice degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ai sensi dell’art. 148 del d. lgs. n. 267/2000, integra il quadro informativo della Sezione regionale di controllo e concorre alla verifica della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. All’esito dell’esame del questionario e degli accertamenti istruttori, la Corte accerta il difetto di significative criticità quando il sistema dei controlli non evidenzi disfunzioni rilevanti. L’accertamento non esaurisce la funzione di controllo: restano ferme le raccomandazioni espresse in parte motiva e ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria dell’ente. In caso di accertata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo, le Sezioni giurisdizionali possono irrogare agli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria.
Il Fatto
Il Comune di Vittorio Veneto ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto il referto sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativamente all’esercizio 2019, redatto secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie. Il referto è stato inviato in data 19 aprile 2021 e successivamente integrato il 27 dicembre 2021.
La Sezione ha esaminato la relazione annuale del Sindaco nell’ambito della propria funzione di controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 del TUEL, come novellato dal d.l. n. 174/2012 e dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148 del d. lgs. n. 267/2000 impone ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane e alle Province la redazione di un referto annuale diretto a dimostrare l’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nell’esercizio di riferimento.
Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle Autonomie e trasmesso alla competente Sezione regionale, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest’ultima. Esso concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e a far emergere le eventuali irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno.
Il Collegio richiama le finalità del controllo delineate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR: verifica dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni, valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati, osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili, rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica e consolidamento dei risultati con quelli degli organismi partecipati.
Per l’esercizio 2019 la Sezione delle Autonomie ha approvato la deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, contenente le linee guida e il questionario organizzato in otto sezioni. La Corte sottolinea che, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUEL, in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, le Sezioni giurisdizionali regionali possono irrogare agli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria.
All’esito dell’analisi del referto, il Collegio rileva che il sistema non registra significative criticità oggetto di segnalazione. Accerta pertanto, allo stato degli atti, il difetto di significative criticità, salve le raccomandazioni espresse in parte motiva. La Corte invita l’Amministrazione a una più puntuale definizione degli strumenti di programmazione e controllo in coerenza con gli obiettivi del Piano delle performance, a implementare un sistema di contabilità economico-patrimoniale in partita doppia con report periodici idonei alle decisioni, a garantire i controlli sull’efficacia dell’azione degli organismi partecipati e l’integrazione con il controllo sugli equilibri finanziari, nonché a estendere il controllo sulla qualità dei servizi a tutti i servizi erogati.
Nota della Redazione
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