Prescrizione del danno da tangente e danno all’immagine nel patteggiamento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 120 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile l’invito a dedurre non costituisce l’unico strumento con cui il pubblico ministero erariale può interrompere la prescrizione, poiché l’art. 66 c.g.c. ammette anche il formale atto di costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 cod. civ. Non trova quindi applicazione il regime della scissione degli effetti della notificazione, con la conseguenza che, per gli atti sostanziali, l’effetto interruttivo si produce al momento del ricevimento dell’atto da parte del destinatario e non della consegna all’ufficiale giudiziario. La sentenza di patteggiamento, dopo la modifica dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150/2022, non ha efficacia e non può essere utilizzata ai fini di prova nel giudizio contabile, ma resta consentito al giudice erariale valutare autonomamente gli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale. Il danno all’immagine si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma illecitamente percepita.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di responsabilità contabile promosso dalla Procura regionale nei confronti di un soggetto che, all’epoca dei fatti, rivestiva la carica di sindaco di un comune. Era contestato un danno erariale a titolo doloso, per l’intervento compiuto nell’aggiudicazione di un servizio pubblico in favore di una società, con sviamento dell’attività istituzionale dalle finalità pubbliche. Il danno era quantificato in euro 80.000,00, di cui euro 30.000,00 per danno da tangente e euro 60.000,00 per danno all’immagine, con detrazione di euro 10.000,00 già versati.
La sentenza di primo grado aveva accolto integralmente la domanda, respingendo le eccezioni di sospensione e di prescrizione. Il convenuto ha proposto appello, deducendo dodici motivi, tra cui la prescrizione del diritto al risarcimento, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’omessa indicazione del nesso di causalità, la mancata sospensione del giudizio contabile in attesa dell’esito di quello civile, la violazione del divieto di ne bis in idem e l’erroneità della pronuncia sul danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Rileva che il primo atto con cui la Procura erariale è venuta a conoscenza del danno non può essere ricondotto alla data indicata nell’atto di citazione, non risultando prodotto alcun documento riferibile a quel giorno. L’informativa di esercizio dell’azione penale è stata invece acquisita in data 19 maggio 2016, con la richiesta di giudizio immediato. Da tale data è iniziato il decorso del termine quinquennale.
Il Collegio applica la Corte cost. n. 3/2010 in tema di notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., secondo cui la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o, se antecedente, con il suo ricevimento o il ritiro del piego. Poiché l’avviso risulta sottoscritto il 15 novembre 2021, è a tale data che si perfeziona la notifica dell’invito a dedurre.
La Corte richiama i principi della Corte cost. n. 477/2002 sulla scissione degli effetti della notifica, ma ne esclude l’applicazione al caso concreto. Osserva che l’art. 66 c.g.c. prevede che la prescrizione possa essere interrotta anche con il formale atto di costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 cod. civ., non essendo l’invito a dedurre l’unico strumento a disposizione del pubblico ministero. Trova quindi applicazione la disciplina degli atti unilaterali di cui all’art. 1334 cod. civ., con la conseguenza che l’effetto interruttivo si produce al ricevimento e non alla consegna all’Unep.
Ne deriva che, per il danno da tangente, la prescrizione si è compiuta prima del perfezionamento della notifica, anche tenendo conto della sospensione per Covid. L’eccezione è accolta. Diversamente, per il danno all’immagine, opera la sospensione prevista dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 fino alla conclusione del procedimento penale, con la conseguenza che il termine non era ancora maturato.
Quanto agli altri motivi, la Sezione respinge le censure sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sul nesso di causalità e sulla mancata sospensione, richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’autonomia delle giurisdizioni. Esclude la violazione del ne bis in idem, per la diversità degli interessi tutelati. Sul patteggiamento, ritiene che la novella del d.lgs. n. 150/2022 abbia limitato gli effetti extra-penali, ma non impedisca di valutare gli elementi probatori acquisiti nel processo penale. La sentenza di patteggiamento resta equiparata, ai fini del danno all’immagine, a una pronuncia di condanna. Il motivo sul potere riduttivo è infondato, non richiedendo il suo mancato esercizio specifica motivazione. L’appello è accolto parzialmente, con rideterminazione del danno in euro 50.000,00 e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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