Controllo successivo Corte dei conti presuppone contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 60 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Non integra tale presupposto la mera contestazione della tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo. In assenza di un contrasto interpretativo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, la questione resta sul piano procedurale delle tempistiche di trasmissione e il giudice contabile dichiara il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto n. 2971 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo di Campalto (VE), di assunzione a tempo indeterminato di una docente, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. In precedenza la Ragioneria aveva restituito l’atto privo del visto, rilevando che il provvedimento le era pervenuto in ritardo rispetto alla sua adozione e non “contestualmente” alla stessa, come imposto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.

Il dirigente scolastico ha motivato le ragioni del ritardo e ha chiesto di dare seguito al provvedimento sotto la propria responsabilità. Il contratto è stato così registrato e trasmesso alla Sezione, unitamente ad altri settantasette provvedimenti analoghi, tutti accomunati dalla stessa criticità: l’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività nell’invio da parte delle amministrazioni scolastiche. L’Ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia, non risultando altri precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Nel merito, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9/CONTR/2012, la Corte ricostruisce la struttura del procedimento delineato dagli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 123/2011, articolato in due fasi distinte.

Sul piano sostanziale, il controllo successivo presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile. Sul piano procedurale, l’atto deve essere eseguito anche in presenza di osservazioni impeditive, con assunzione espressa di responsabilità da parte del dirigente. La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni e il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi, in funzione di garanzia della corretta gestione del bilancio dello Stato.

Restano pertanto irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo. Il controllo non può essere attivato quando il dirigente non abbia esplicitamente chiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità, né quando difetti una situazione di incertezza che il giudice contabile sia chiamato a rimuovere. Nella specie, l’unico profilo di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, per il quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.

La Corte dichiara inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria: nei casi ivi esaminati gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito, ovvero il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità determinanti la ricusazione del visto. Il Collegio conclude quindi per la carenza dei presupposti di legge e dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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