Controlli interni e criticità del sistema nell’ente locale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 66 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, che l’organo di vertice degli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti è tenuto a redigere ai sensi dell’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000, integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo e concorre al controllo sulla regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. Il referto non è un adempimento formale, ma uno strumento ricognitivo che deve attestare l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento dei controlli. Ove l’analisi evidenzi criticità organizzative e operative, la Sezione regionale accerta tali profili allo stato degli atti e invita l’ente ad adottare le misure correttive, riservandosi ulteriori verifiche. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo, l’art. 148, comma 4, del TUEL consente alle Sezioni giurisdizionali di irrogare agli amministratori locali apposita sanzione pecuniaria.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato il referto sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativo all’esercizio 2020, trasmesso dal Comune di Venezia in data 21 dicembre 2021. Il referto è redatto secondo le linee guida e il questionario approvati dalla Sezione delle Autonomie per l’annualità considerata.
Dall’analisi del documento emerge un quadro di criticità. Su 244 atti sottoposti a controllo di regolarità successivo, l’ente ha dichiarato 612 irregolarità rilevate e segnalate, nessuna delle quali sanata. L’ente ha inoltre dichiarato di non aver svolto controlli, ispezioni o altre indagini su uffici o servizi specifici. Da qui la questione sottoposta all’esame della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione del referto. L’art. 148 del TUEL, come novellato dal d.l. n. 174/2012 e da ultimo dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014, impone a Comuni, Città Metropolitane e Province di documentare annualmente l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli interni. Il referto si pone in coerenza con l’obiettivo di fare dei controlli interni il supporto delle scelte programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento.
Le finalità del controllo, già delineate dalla Sezione delle Autonomie, comprendono la verifica dell’effettivo funzionamento del sistema, la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi, l’osservanza dei vincoli normativi e la rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica.
Sul piano del controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Corte rileva che l’ente ha dichiarato un numero elevato di irregolarità senza alcuna sanatoria. Lo stesso ente ha precisato che le irregolarità non comportano azioni di autotutela, ma vengono trasmesse periodicamente ai dirigenti firmatari per orientare gli atti futuri. La Sezione non ritiene sufficiente questo approccio e invita l’ente a implementare l’attività di controllo, adottando modalità conformi all’art. 147 bis del TUEL.
La Corte estende poi le raccomandazioni agli altri ambiti. Invita a rafforzare il controllo di gestione, avvalendosi di una contabilità economica affidabile per centri di costo. Chiede di integrare il ciclo delle performance con quello di bilancio nell’ambito del controllo strategico, e di potenziare le verifiche tecnico-economiche a preventivo. Sul controllo sugli organismi partecipati, sollecita la pubblicazione della Carta dei servizi. Sul controllo di qualità, richiede analisi sulla qualità effettiva dei servizi, indagini di soddisfazione dell’utenza e mappatura dei processi, anche in considerazione delle criticità derivanti dal lavoro agile.
All’esito dell’istruttoria, la Sezione accerta la presenza delle criticità evidenziate e invita l’ente a dare seguito alle raccomandazioni, riservandosi ulteriori controlli e lasciando impregiudicata ogni valutazione sulla gestione finanziaria.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.