Decadenza dal riscatto dei servizi computabili a domanda per tardività dell’istanza (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 75 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riscatto dei servizi e dei periodi computabili a domanda, il termine previsto dall’art. 147 d.P.R. n. 1092/1973 ha natura decadenziale. Esso trova fondamento nella tutela della certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che risulterebbe vanificata dalla presentazione tardiva dell’istanza. La decadenza opera quale istituto di natura sostanziale e di ordine pubblico, non derogabile dalla circostanza che il fatto costitutivo del diritto al riscatto si sia verificato anteriormente alla scadenza del termine. Il diritto al riscatto non sorge con la proposizione della domanda, ma la sua concreta azionabilità resta subordinata alla tempestività dell’istanza amministrativa, la cui presentazione oltre i termini di legge determina l’inammissibilità della domanda giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al corpo della Guardia di Finanza e collocato in quiescenza dal 1° ottobre 2018, ha chiesto il riscatto degli aumenti di alcuni periodi di servizio “comunque prestato”, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997. In particolare, ha domandato il computo del periodo di servizio militare di leva e di quello di formazione e addestramento svolto presso la scuola allievi sottufficiali.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il riconoscimento di tali maggiorazioni gli avrebbe consentito di maturare, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva superiore ai diciotto anni, con conseguente accesso al sistema retributivo ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995. L’Inps ha rigettato l’istanza amministrativa, ritenendola tardiva perché presentata oltre i termini decorrenti dalla cessazione del rapporto. Il ricorrente ha adito il giudice contabile per l’accertamento del proprio diritto al riscatto, sostenendo che lo spartiacque temporale fosse dato solo dalla collocazione dei periodi anteriormente al 31 dicembre 1997, a prescindere dalla data della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Istituto previdenziale. Ha richiamato il testo dell’art. 147 d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il dipendente che abbia da far valere servizi computabili a domanda può presentare l’istanza contestualmente alla dichiarazione dei servizi oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età, pena la decadenza; qualora la cessazione dal servizio intervenga prima della scadenza di tale termine, la domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Il Collegio ha osservato che la giurisprudenza contabile è consolidata nell’attribuire natura decadenziale al termine in questione. Ha richiamato in proposito la Sez. Giur. Lazio n. 113/2024 e, con riguardo alla qualificazione dell’istituto, la Sez. III Giur. Centr. n. 394/2021, che lo ha definito istituto di natura sostanziale e di ordine pubblico posto a tutela della certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato.

Quanto ai precedenti invocati dal ricorrente, il Giudice ha rilevato che essi enunciano principi sul diritto al riscatto ma non riguardano domande presentate dopo la scadenza del termine; due di essi, in particolare la Sez. II Giur. App. n. 99/2022 e la Sez. Giur. Campania n. 326/2023, hanno ad oggetto istanze presentate tempestivamente. Tali pronunce risultano perciò non pertinenti ai fini del decidere.

Nel caso concreto, il ricorrente era in quiescenza dal 1° ottobre 2018 e ha presentato l’istanza amministrativa soltanto il 19 giugno 2023. Il Giudice non ha ravvisato ragioni per discostarsi dagli approdi giurisprudenziali richiamati, fondati su un chiaro testo di legge che non lascia spazio a diverse interpretazioni. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, per essere il ricorrente decaduto dal diritto al riscatto. Le altre questioni sono state assorbite. Le spese processuali sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, in ragione della definizione del giudizio su questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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